La conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia
L'editoriale di Eufranio Massi
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro in data 15 ottobre 2026 il Decreto Interministeriale “concertato” tra i responsabili dei Dicasteri del Lavoro, per la Famiglia e dell’Economia, attraverso il quale inizia la fase operativa finalizzata alla riduzione dei contributi previdenziali in favore delle aziende che pongono in essere azioni concrete per la conciliazione dei tempi da dedicare al lavoro ed alla famiglia, previsto dall’art. 6 del D.L. n. 62/2026 convertito, con modificazioni, nella legge n. 112.
La premialità della norma consiste nella diminuzione della contribuzione previdenziale in misura non superiore all’1% entro un tetto massimo di 50.000 euro l’anno: essa appare del tutto simile a quella prevista per incentivare la parità di genere e, non essendoci nella disposizione alcuna disposizione contraria, appare cumulabile con quest’ultima.
Ma, quale è l’iter per l’ottenimento dello sgravio?
L’art. 2 dispone che, per l’ottenimento della certificazione, i parametri minimi di riferimento siano quelli indicati come Prassi UNI/PdR 192/2026 pubblicata il 14 aprile u.s.. C’è l’attribuzione di punteggi che tengono conto di indicatori di qualità e quantità riferiti ad iniziative poste in essere dalle aziende, le cui finalità vanno verso la promozione di politiche aziendali inclusive verso il supporto alla genitorialità, la cura dei familiari, la flessibilità organizzativa e il benessere complessivo. Il tutto richiede il raggiungimento di specifici punteggi minimi (50% per micro e piccole imprese, 60% per aziende medie e grandi).
Le certificazioni hanno una validità di 36 mesi e sono rilasciate, come quelle sulla parità di genere, da organismi accreditati.
L’esonero viene riconosciuto dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore del D.L. n. 62/2026 e per tutto il periodo di validità della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.
L’istanza telematica all’INPS
L’impresa che intende accedere al beneficio, dovrà inoltrare una istanza telematica all’INPS attraverso il rappresentante legale, o un suo delegato, o un professionista ex lege n. 12/1979, seguendo le istruzioni che fornirà l’INPS. L’istanza consiste in una dichiarazione ex DPR n. 445/2000, afferma l’art. 4, che deve contenere:
- I dati identificativi dell’azienda;
- La retribuzione mensile stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro riferita alla totalità dei dipendenti in forza nel periodo di validità della certificazione;
- L’aliquota datoriale media stimata riferita al periodo di validità della certificazione;
- La forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione;
- La dichiarazione di possesso della certificazione valida, l’identificativo alfanumerico del certificato e il nome dell’organismo accreditato che lo ha rilasciato.
Una volta in possesso del certificato il datore di lavoro presenterà la propria istanza all’INPS per accedere al beneficio entro il primo termine utile successivo alla data di conseguimento della certificazione, per l’intero periodo di validità e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2028.
Le indicazioni dovranno essere fornite dall’Istituto attraverso una propria nota di chiarimento.
Il comma 5 dell’art. 4 ricorda che tutte le domande presentate durante la finestra temporale che indicherà l’INPS con la sua circolare, saranno finanziate con le risorse disponibili in relazione all’annualità di riferimento: esse potranno essere ridotte in proporzione, qualora le istanze superino il tetto economico previsto. Tale tetto, che costituisce la copertura finanziaria, viene ricordato dall’art. 6: sono 7 milioni di euro per il 2027 e 12 milioni di euro, rispettivamente, per il 2027 ed il 2028.
Il beneficio, una volta autorizzato, è parametrato su base mensile ed è fruito, in riduzione, sul versamento della contribuzione previdenziale, in misura non superiore all’1% ed entro il tetto dei 50.000 euro, salvo riduzione.
Rinuncia o revoca della certificazione
In caso di rinuncia o revoca della certificazione, le aziende sono tenute a produrre una immediata comunicazione sia al Ministero del Lavoro che al Dipartimento per le politiche della Famiglia: in caso contrario, qualora l’esonero sia stato indebitamente ricevuto, trova applicazione l’art. 5 che prevede sia il versamento dei contributi dovuti, che il pagamento delle conseguenti sanzioni per omesso o ritardato pagamento, ferma restando la possibilità del penale qualora ciò costituisca reato.
Le condizioni per fruire del beneficio
Per poter fruire del beneficio (art. 4, comma 10) il datore di lavoro deve essere in regola con quanto previsto dal comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006. Ciò significa:
- Possesso del DURC;
- Assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sul lavoro individuate, da ultimo, con il D.M. 22 giugno 2026, pubblicato sulla G.U. n. 156 dell’8 luglio u.s. ove, nell’Allegato A, sono riportate alcune violazioni che costituiscono cause ostative, per periodi diversi, alla fruizione dei benefici. Tali violazioni debbono essere state accertate con provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato, ordinanze-ingiunzioni definitive). La norma richiede, altresì, il rispetto di altri obblighi di legge;
- Rispetto degli accordi e CCNL sottoscritti a livello nazionale dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, anche di quelli di secondo livello (territoriale od aziendale).
Il successivo comma 1175-bis stabilisce, inoltre, che il diritto allo sgravio contributivo resta in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonchè delle violazioni accertate indicate dal comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base di specifiche indicazioni normative. Qualora ci si trovi di fronte a violazioni amministrative che non possono essere soggette a regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio riportato nel verbale.
Il comma, richiede, inoltre, che il datore di lavoro sia in regola con il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Sul punto, sarà compito dell’INPS, ricapitolare la materia: in ogni caso il beneficio non dovrebbe essere concesso:
- Alle imprese in difficoltà come, ad esempio, quelle che hanno perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, senza che sia stato effettuato alcun ripianamento ( 2, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014);
- Alle imprese soggette alla c.d. “clausola Daggendorf” che non hanno restituito le somme indebitamente ricevute a seguito di aiuti di Stato.
Sull’INPS (art. 4, comma 11) grava l’onere del monitoraggio delle domande ricevute con i relativi oneri da rendicontare sia al Dicastero del Lavoro che al Dipartimento per la Famiglia che, al Ministero dell’Economia.
Sanzioni e controlli
Il successivo articolo 5 si occupa di sanzioni e di controlli.
Per quanto riguarda le prime l’indebita percezione del beneficio comporta sia l’obbligo del versamento dei contributi dovuti che l’applicazione delle sanzioni per ritardato od omesso versamento, ferma restando una possibile segnalazione alla Procura della Repubblica, qualora emergano ipotesi di reato.
I controlli sono effettuati dall’Istituto anche attraverso la consultazione delle proprie banche dati e, in virtù dei protocolli di intesa, di quelle del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Le risorse recuperate e quelle, eventuali residue verranno acquisite dall’Erario.
Il Decreto Interministeriale termina con una disposizione che è divenuta una “costante” in quasi tutti i provvedimenti che riguardano il settore pubblico: i nuovi compiti assegnati alle Amministrazioni competenti debbono essere svolti con “invarianza” nelle risorse umane, strumentali e finanziarie, ossia a “costo zero”.
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