INPS: alcuni chiarimenti sulle agevolazioni per gli under 36

L'Editoriale di Eufranio Massi

INPS: alcuni chiarimenti sulle agevolazioni per gli under 36

Molte sono le questioni e le casistiche che, da sempre, si accompagnano ai provvedimenti legislativi che prevedono incentivi ai datori di lavoro che assumono particolari categorie di lavoratori.

I dubbi sono tanti e la realtà dei fatti non sempre è, facilmente, catalogabile all’interno delle norme le quali, sovente, lasciano spazio ad interpretazioni che sollevano ulteriori criticità. Ciò è frutto, soprattutto, del sistema normativo italiano che si presenta estremamente stratificato con disposizioni che, talora, sono scritte sull’ “onda del momento”.

Ma, andiamo con ordine soffermandoci su un indirizzo espresso di recente dall’INPS in materia di sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti di età inferiore ai 36 anni.

Sgravi contributivi dell’INPS

Con il messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023, l’Istituto si sofferma su un requisito essenziale per l’ottenimento dell’agevolazione ( il discorso riguarda anche il comma 101 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 ove il limite massimo di età è fissato a 30 anni -rectius 29 anni e 364 giorni al momento della instaurazione del rapporto-): il giovane deve essere al primo impiego con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

È bene ricordare che dalla delle assunzioni incentivate per rapporti a tempo indeterminato sono esclusi sia l’apprendistato che il rapporto di lavoro domestico che, per le loro tipologie particolari, godono già di una “contribuzione ad hoc”.

Per completezza di informazione ricordo che l’INPS, con chiarimenti amministrativi precedenti, ha ricordato che non sono ostativi:

  1. Precedenti periodi formativi in apprendistato che non hanno portato al consolidamento del rapporto (ricordo che l’apprendistato è, fin dall’inizio, un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato, attraverso la formazione, all’occupazione dei giovani);
  2. Precedenti contratti a tempo determinato;
  3. Precedenti rapporti con contratti di lavoro intermittente, anche a tempo indeterminato, atteso che la prestazione non garantisce alcuna stabilità essendo, unicamente rimessa alla chiamata discrezionale del datore per esigenze di natura prettamente saltuaria;
  4. Precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  5. Precedenti rapporti ex art. 2222 c.c. .

Concetto in merito ripreso dall’INPS

La questione trattata nel messaggio concerne un caso specifico: quello descritto nell’interpello n. 2/2016 del Ministero del Lavoro (ci si riferiva all’incentivo previsto dalla legge n. 190/2014) ove, rispondendo ad un quesito posto dall’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, si affermava che il disconoscimento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, a seguito di un accertamento posto in essere dagli ispettori del lavoro (ma lo stesso discorso potrebbe essere fatto a seguito di un disconoscimento stabilito da una sentenza del giudice), non poteva portare il datore di lavoro che, di conseguenza, aveva assunto il dipendente con contratto di lavoro subordinato, ad ottenere i congrui benefici allora previsti dalla,legge n. 190/2014.

Tale concetto era stato ripreso dall’INPS nella circolare n. 40/2018, laddove si affermava che il disconoscimento di un precedente rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA o parasubordinato con conseguente trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, non poteva portare alcun vantaggio premiale al datore, anche perché l’assunzione con subordinazione non era frutto di una scelta datoriale volontaria ma frutto di una imposizione amministrativa susseguente alle violazioni accertate.

Con il messaggio n. 4178 l’Istituto si preoccupa, però (cosa non specificata in precedenza) di chi, in perfetta buona fede, ha assunto il lavoratore non essendo conosciuta, ne’ conoscibile, la circostanza accertata dagli organi di vigilanza.

Ebbene, in tale contesto, l’INPS ritiene che non vi siano ragioni per “punire” il nuovo datore che, in presenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, può accedere ai benefici previsti sia dall’art. 1, commi 100 e seguenti della legge n. 205/2017 ( che rappresentano la norma originaria dalla quale, poi, sono nate quelle successive contenute nelle leggi di bilancio degli anni seguenti), che, da ultimo, dall’art. 1 della legge n. 297 della legge di Bilancio per l’anno in corso).

Alcune considerazioni si rendono necessarie.

Considerazioni a riguardo

La prima riguarda l’INPS che bene ha fatto a chiarire questo punto riallacciandosi ad una indicazione ministeriale del 2016 che, peraltro, riguardava una analoga questione riferita all’esonero triennale della legge n. 190/2014. L’appunto che si può fare è che tale chiarimento sia avvenuto a distanza di anni (quasi 8) dalla nota ministeriale.

La seconda considerazione riguarda, invece, una interpretazione dell’Istituto, sempre relativa all’assenza di precedenti rapporti di lavoro subordinato, che andrebbe, a mio avviso, ripensata alla luce di una  abbastanza frequente.

Mi riferisco al concetto, più volte ripetuto nelle circolari che hanno trattato l’argomento, che i giovani under 36 che hanno avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato risoltosi durante o al termine del periodo di prova (per dimissioni o per licenziamento) non rientrano tra coloro che possono essere assunti con lo sgravio.

Il ragionamento dell’Istituto è, formalmente, ineccepibile, in quanto si è in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia pure sottoposto all’espletamento del periodo di prova.

Sappiamo tutti che tale periodo consente alle parti, prima della stabilizzazione effettiva, di risolvere il rapporto ma sappiamo anche (c’è lo mostra la realtà di tutti i giorni) che, sovente, il rapporto è di brevissima durata perché il datore ritiene il soggetto non idoneo o il lavoratore si “trova male” perché le prestazioni richieste non sono quelle che erano nei suoi desideri.

Purtroppo, è un caso abbastanza ricorrente in determinati contesti, soprattutto laddove vengono avviati portatori di handicap i quali vengono assunti in prova e, licenziati al termine o durante la stessa.

Perché privare tali soggetti di una opportunità lavorativa incentivata?

Non sarebbe possibile una interpretazione un po’ più “illuminata”?

 

Bologna, 28 novembre 2023

Eufranio Massi

 

 

 

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Eufranio Massi
Eufranio Massi 345 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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1 Commenti

  1. PRECEDENTI PERIODI DI APPRENDISTATO
    Non sono ostativi se svolti presso altri datori di lavoro.
    Se svolti presso lo stesso datore di lavoro consentono solo l’esonero strutturale 50% sino a 30 anni ex L.205/17.
    E’ giusto?

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