Informativa sicurezza smart working: obbligo per tutte le aziende

Informativa sicurezza smart working: obbligo per tutte le aziende

L’obbligo dell’informativa in materia di sicurezza sul lavoro previsto per i lavoratori in smartworking riguarda solo le PMI o tutte le aziende? è sufficiente pubblicare l’informativa nell’intranet aziendale o va dato a tutti i dipendenti che usufruiscono di SW singolarmente?

L’obbligo previsto dall’articolo 11, della Legge n. 34/2026, riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione aziendale. Ciò in quanto si tratta di una modifica all’articolo 3, del decreto legislativo 81/2008 (TU salute e sicurezza negli ambienti di lavoro) che non limita l’adempimento. L’informativa può essere pubblicata nell’intranet aziendale qualora sia ad accesso riservato (user e password) per singolo dipendente, e quest’ultimo venga avvisato della presenza del documento, al fine della sua lettura.

Un obbligo applicabile a tutte le imprese

La precisazione è rilevante perché la Legge 11 marzo 2026, n. 34 è formalmente rubricata come Legge annuale sulle piccole e medie imprese, ma l’articolo 11 interviene sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, inserendo una disciplina specifica per le prestazioni rese in modalità agile. Il riferimento al Testo Unico salute e sicurezza conferma che l’obbligo non è circoscritto alle sole PMI, anche perché l’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’applicazione della normativa a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

L’informativa sui rischi nel lavoro agile

La nuova previsione inserita nell’articolo 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, per il lavoro agile svolto in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità, con particolare riferimento ai videoterminali, è assicurato mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione.

Pubblicazione su intranet e conoscibilità del documento

In questo quadro, la pubblicazione su intranet non rileva come semplice deposito generico del documento, ma come modalità di messa a disposizione dell’informativa, purché sia coerente con l’esigenza di riferibilità al singolo lavoratore e con la conoscibilità effettiva del contenuto. Il dato normativo centrale resta infatti la consegna dell’informativa scritta, non la sola pubblicazione indistinta in uno spazio aziendale.

Il collegamento con il regime sanzionatorio

La modifica normativa incide anche sul regime sanzionatorio: l’articolo 11 della Legge n. 34/2026 interviene sull’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008, inserendo il riferimento alla violazione dell’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7-bis.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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