Indennità di preavviso per dimissioni nel primo anno del figlio

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Indennità di preavviso per dimissioni nel primo anno del figlio

Come calcolare l’indennità di preavviso per il lavoratore che si dimette durante il primo anno di vita del figlio?

Il calcolo dell’indennità di preavviso da erogare al lavoratore/trice che si dimette nel primo anno di vita del bambino (per il lavoratore solo qualora abbia fruito del congedo di paternità) è da relazionare all’evento “licenziamento” e come tale, qualora il CCNL preveda una differenziazione tra il periodo di preavviso in caso di dimissioni ed il periodo di preavviso in caso di licenziamento, è quest’ultimo il periodo che deve essere preso in considerazione per calcolare la relativa indennità sostitutiva da erogare al lavoratore/trice in caso di dimissioni.

Questa è la norma di riferimento:

D.L.vo 151/2001

Art. 55 (Dimissioni)

  1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice [ai sensi del comma 2 anche il lavoratore qualora abbia fruito del congedo di paternità] in virtù di quanto previsto ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

Il periodo di tutela

L’articolo 54 del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce il divieto di licenziamento della lavoratrice madre fino al compimento del primo anno di età del bambino. In caso di fruizione del congedo di paternità, la tutela si applica anche al padre lavoratore fino al compimento del primo anno di età del figlio.

L’articolo 55 riconosce, in caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, le indennità previste dalla legge e dal contratto collettivo per l’ipotesi di licenziamento. La disposizione si applica al padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità.

Indennità sostitutiva del preavviso

La disciplina distingue il diritto all’indennità dall’obbligo di rispettare il preavviso. La lavoratrice e il lavoratore interessati non sono tenuti a osservare il periodo di preavviso previsto per le dimissioni.

Quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, spetta inoltre l’indennità sostitutiva del preavviso prevista per il licenziamento. Per questo motivo, qualora il contratto collettivo stabilisca durate differenti per dimissioni e licenziamento, il calcolo deve essere effettuato sulla base del periodo previsto per il licenziamento.

Il riferimento al congedo di paternità è necessario per il riconoscimento, nei confronti del padre lavoratore, delle indennità previste per il caso di licenziamento. La Nota INL n. 896/2020 ha distinto il diritto all’indennità dall’esonero dal preavviso per il padre che non abbia fruito del congedo di paternità.

La convalida delle dimissioni

Le dimissioni della lavoratrice durante la gravidanza e quelle della lavoratrice o del lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro. La convalida costituisce condizione di efficacia della cessazione del rapporto.

Pertanto, ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso, occorre fare riferimento al contratto collettivo applicato e individuare il periodo previsto per il licenziamento, senza applicare automaticamente quello stabilito per le dimissioni.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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