Indennità di mancato preavviso nei contratti a termine: Cosa fare?

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Indennità di mancato preavviso nei contratti a termine: Cosa fare?

Posso decurtare dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso, nel caso in cui il lavoratore assunto a tempo determinato dovesse recedere prima del termine fissato?

In un rapporto di lavoro a tempo determinato, le parti devono rispettare la durata prevista nel contratto ed il recesso anticipato può avvenire solo in conseguenza di una giusta causa ovvero di una risoluzione consensuale.

Assenza di obbligo di preavviso

Tenga presente, inoltre, che nel rapporto a tempo determinato non sussiste il preavviso né, tantomeno, la relativa indennità sostitutiva.

Detto ciò, un recesso anticipato da parte del lavoratore può comportare una richiesta di risarcimento del danno che l’azienda può inoltrare al giudice del lavoro, il quale, valutato il danno subìto dal datore di lavoro, obbliga il lavoratore ad erogare il relativo risarcimento.

Decurtazione in busta paga: attenzione ai limiti

Ciò significa che l’eventuale riduzione dalle competenze di fine rapporto dell’indennità di mancato preavviso può essere impugnata dal lavoratore, proprio per la mancanza, in capo al datore di lavoro, del potere di decurtare tale importo dalla busta paga.

Se il recesso è del datore di lavoro

Nel caso contrario, ovvero quando è il datore di lavoro a interrompere il contratto a termine anticipatamente e senza giusta causa, il lavoratore ha diritto a un risarcimento, così come stabilito dall’articolo 2119 del Codice Civile e ribadito dalla giurisprudenza.

Per evitare errori e contenziosi, è opportuno che ogni decisione su competenze finali e trattenute venga valutata con l’assistenza del consulente del lavoro o dell’ufficio legale.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 665 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

0 Commenti

Non ci sono Commenti!

Si il primo a commentare commenta questo articolo!

Rispondi

Solo registrati possono commentare.