Incentivi Decreto Primo Maggio: domanda prima dell’assunzione

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Incentivi Decreto Primo Maggio: domanda prima dell’assunzione

La domanda per i nuovi incentivi previsti dal decreto primo maggio deve essere preceduta dall’assunzione del lavoratore?

Non necessariamente. Per beneficiare di uno degli incentivi previsti dalla Legge n. 112/2026, di conversione del Decreto Legge n. 62/2026 (cd. Decreto primo maggio), l’assunzione può avvenire anche dopo l’istanza presentata nel sito dell’INPS – sezione: “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo”.

Se l’assunzione, al momento della domanda di riconoscimento dell’esonero, non è ancora stata effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro tramite PEC (o, in assenza, tramite posta elettronica ordinaria) e una notifica nell’area “MyINPS”. L’assunzione, in questo caso, deve avvenire entro il termine perentorio di 10 giorni.

Gli incentivi occupazionali del Decreto Primo Maggio

Il Decreto Legge n. 62/2026, convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112, disciplina diversi esoneri contributivi destinati a favorire l’occupazione stabile. Le principali misure comprendono il Bonus donne 2026, il Bonus giovani 2026, il Bonus ZES 2026 e l’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

Domanda relativa a un’assunzione già effettuata o programmata

Per il Bonus giovani, il Bonus ZES e il Bonus donne, l’INPS ha chiarito che la domanda può riguardare sia un rapporto di lavoro già instaurato sia un’assunzione non ancora effettuata. Nel primo caso, la richiesta deve riportare gli estremi della relativa comunicazione obbligatoria; nel secondo, l’Istituto determina preventivamente il beneficio e accantona le risorse disponibili.

Un meccanismo analogo è previsto per l’incentivo alla stabilizzazione: la domanda può essere presentata anche prima della trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto delle specifiche condizioni previste per tale misura.

Comunicazione obbligatoria e termine di dieci giorni

Durante il termine di 10 giorni, l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare l’invio dell’Unilav o dell’Unisomm relativo al rapporto incentivato. La domanda viene accolta quando l’Istituto rileva la comunicazione corrispondente. L’inosservanza del termine determina la perdita delle risorse accantonate, ferma restando la possibilità di presentare una nuova istanza. I dati indicati nella domanda devono inoltre coincidere con quelli presenti nella comunicazione obbligatoria.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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