Impugnazione della certificazione del contratto di lavoro
La Certificazione del contratto può essere impugnata?
La Certificazione del contratto di lavoro, prevista dall’articolo 75 e ss. del Decreto Legislativo n. 276/2003 (cd. Riforma Biagi), è una procedura di validazione anticipata della volontà delle parti interessate all’utilizzazione di una certa tipologia contrattuale. La funzione certificatoria è utile a prevenire controversie giudiziali sul piano qualificatorio del rapporto di lavoro.
Avverso alla certificazione di un contratto si può ricorrere, dinanzi al giudice ordinario, unicamente per:
- vizi del consenso, vale a dire per errore, dolo e violenza;
- erronea qualificazione del contratto e cioè erronee conclusioni della commissione sulla natura del contratto: l’atto è nullo ab origine;
- difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
Inoltre, è possibile esperire l’azione avanti al TAR, nella cui giurisdizione ha sede la Commissione che ha certificato il contratto:
- per violazione del procedimento
- per eccesso di potere
Precisazioni sulla certificazione
La disciplina va letta in coordinamento con l’articolo 80 del D.Lgs. n. 276/2003, che individua i rimedi esperibili nei confronti della certificazione e distingue tra ricorso al giudice ordinario e ricorso davanti al giudice amministrativo.
Va inoltre ricordato che gli effetti dell’accertamento della Commissione permangono, anche verso i terzi, fino all’accoglimento, con sentenza di merito, di uno dei ricorsi giurisdizionali previsti, salvo eventuali provvedimenti cautelari.
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