Il datore di lavoro è obbligato ad erogare fringe benefit massimo di 3.000 euro?
Roberto Camera risponde al quesito di un utente
Il datore di lavoro è obbligato ad erogare fringe benefit nell’ammontare massimo di 3.000 euro?
I fringe benefit, previsti dall’art. 51, comma 3, del TUIR, sono erogati volontariamente dal datore di lavoro ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. i collaboratori coordinati e continuativi e amministratori); quindi, è il datore di lavoro/committente che decide se erogarlo, di quale importo e a chi. Addirittura sarà possibile l’erogazione dei fringe benefit anche ad personam e non necessariamente a tutti i lavoratori ovvero a categorie di essi
A differenza dei bonus erogati nei mesi di luglio (200 euro) e novembre (150 euro), in questo caso il costo è a totale carico del datore di lavoro, in quanto non è previsto un rimborso da parte dello Stato.
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2 Commenti
GIUDITTA
Dicembre 07, 11:04buon giorno, mi conferma quindi che l’amministratore unico può decidere di erogare il bonus anche a se stesso?
grazie ancora
Giuditta
Roberto
Dicembre 07, 17:48sarei prudente nel caso in cui non vi fosse un consiglio di amministrazione.