Il bonus carburante dopo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Eufranio Massi, nel suo consueto Editoriale, affronta il tema del bonus carburante alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Il bonus carburante dopo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Ho già avuto modo di soffermarmi su questo blog sul c.d. “bonus carburante” ma ritengo necessario ritornare sull’argomento alla luce dei chiarimenti di prassi forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022.

Premetto che, in questa riflessione, riprenderò diversi approfondimenti già effettuati lo scorso mese: essi rimangono, sostanzialmente, validi e sono, in un certo senso, avvalorati dalla nota dell’Agenzia.

Quest’ultima mette in particolare evidenza l’obiettivo principale perseguiti dal Legislatore con l’art. 2 del D.L. n. 21/2022 convertito, con modificazioni, nella legge n. 51: esso è quello di venire incontro ai lavoratori che si trovano ad affrontare gli effetti conseguenti all’aumento dei prodotti petroliferi, frutto anche del conflitto in corso tra Russia e Ucraina.

Ma, cosa dice la norma rispetto alla quale l’Agenzia delle Entrate offre le proprie indicazioni amministrative?

“Per l’anno 2022, l’importo del valore dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Agli oneri del presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’art. 38”.

Prima di entrare nel merito delle varie questioni, preme sottolineare come la relazione illustrativa del Governo all’art. 2 del D.L. n 21/2022, abbia chiarito che il “bonus carburanti del valore massimo di 200 euro”, sottoposto alla disciplina ex art. 51, comma 3, del DPR n. 917/1986, rappresenti una agevolazione ulteriore rispetto a quella generale dei 258,23 euro.

Ambito soggettivo

Le modifiche introdotte durante il dibattito parlamentare hanno individuato come destinatari della disposizione i “datori di lavoro privati” e non più le “aziende private” come emergeva dall’originario testo dell’art. 2.

Da ciò discende, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, che il campo di applicazione (a prescindere dal numero dei dipendenti in forza) comprende sia le aziende in senso stretto che, gli studi professionali,  i datori di lavoro agricoli, gli Enti del terzo settore anche se non svolgono attività commerciale,  i lavoratori autonomi se hanno in forza dipendenti, le fondazioni, le associazioni, le organizzazioni datoriali e sindacali e quelle di tendenza: la circolare n. 27/E fa rientrare nell’ampia gamma anche gli Enti pubblici economici.

Restano escluse le Pubbliche Amministrazioni, principalmente individuate dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, la Banca d’Italia, la Consob e le c.d. “Authority”, con una conseguenza “lampante”: i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni non hanno alcuna possibilità di ricevere i buoni carburante dai loro datori di lavoro.

I possibili destinatari del beneficio sono, quindi, i dipendenti del settore privato con rapporto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale lo stesso si è instaurato (contratto a tempo indeterminato anche nella modalità di smart-working, contratto a termine, contratto a tempo parziale, apprendistato professionalizzante, ma anche di primo livello o di alta formazione, lavoratore con contratto intermittente, ecc.) con esclusione:

a. Dei collaboratori coordinati e continuativi;
b. Dei collaboratori occasionali;
c. Degli amministratori non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato;
d. Dei giovani in “alternanza scuola-lavoro”;
e. Dei tirocinanti
f. Degli stagisti;
g. Dei ricercatori;
h. Degli assegnisti.

Non è previsto alcun limite reddituale come, invece, per l’erogazione dei 200 euro sulla retribuzione di  luglio 2022, prevista dall’art. 31 del D.L. n. 50/2022, la quale risulta “agganciata” (per almeno una volta in una mensilità del primo quadrimestre dell’anno in corso – termine esteso dalla circolare INPS n. 73/2022 al 23 giugno-) al rispetto del comma 121 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 (c.d. “sgravio contributivo” dello 0,8% sulla quota a carico del lavoratore che non superi, nel mese di riferimento, i 2692 euro): ciò significa che i “buoni benzina”, che non sono agganciati ad alcun limite reddituale e possono essere riconosciuti anche al personale dipendente con qualifica dirigenziale.

L’Agenzia delle Entrare ritiene che i buoni carburante ( benzina, GPL, gasolio, metano, ma anche ricariche per veicoli elettrici) possano essere corrisposti da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti massimi normativamente previsti, senza alcuna necessità di preventivi accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali, a meno che gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato, atteso che, in questi casi, i buoni vengono corrisposti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali. E’ un tema sul quale mi soffermerò tra poco.

La nota dell’Agenzia chiarisce che il costo connesso all’acquisto dei “buoni carburante” è integralmente deducibile dal reddito di impresa, attesa la correlazione stretta con il rapporto di lavoro dipendente dei soggetti ai quali vengono erogati.

Ma, in che modo avverrà l’erogazione dei buoni benzina e, soprattutto, è rinvenibile nella disposizione un qualcosa che obblighi, esplicitamente, il datore di lavoro a compiere tale azione?

Non sussiste un obbligo specifico e il datore è libero di erogarli o meno, come è libero di erogarne meno dell’importo massimo o di erogarli in maniera non uniforme tra i possibili interessati (la norma non fa alcuna distinzione tra contratto a tempo pieno e contratto a tempo parziale, tra tempo indeterminato, determinato od intermittente).

Questa, tuttavia, non appare l’unica strada in quanto l’imprenditore potrebbe correlare l’erogazione ad un accordo sindacale già in essere finalizzato al raggiungimento di alcuni risultati misurabili entro la fine del corrente anno come ricordato dalla nota dell’Agenzia delle Entrate.

Fino al tetto dei 200 euro non è previsto alcun contributo ed alcuna tassa: essi si aggiungono ai 258,23 euro del comma 3 dell’art. 51 del DPR n. 917/916. Da ciò discende, a mio avviso, la necessità di distinguere sul LUL le due voci. La circolare n. 27/E chiarisce che:

a. Esclusivamente per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche i valori e le somme corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono (c.d. “principio di cassa allargato”);

b. In base a principio di cassa la retribuzione va imputata in base al momento di effettiva percezione da parte del dipendente: tale momento è quello in cui il provento (in questo caso il buono carburante) esce dalla sfera di disponibilità del datore ed entra in quella del lavoratore, pur se lo stesso benefit viene utilizzato in un momento successivo.

I buoni carburanti, possono essere sostituiti da altri buoni (ad esempio quelli della spesa) o dal contante?

La mia risposta è negativa, atteso che il Legislatore ha fatto questa specifica scelta non lasciando adito a dubbi.

I buoni debbono essere erogati entro il 12 gennaio 2023 (secondo la circolare n. 27/E che richiama il principio di cassa allargato), ma possono essere materialmente spesi entro la data di scadenza che risulta stampigliata sugli stessi (quindi anche nel corso del 2023).

Erogazione dei buoni carburante in sostituzione di premi di risultato

La legge di conversione ha eliminato dal testo originario l’inciso, riferito ai buoni carburante “a titolo gratuito”: la cosa non è sfuggita all’Agenzia delle Entrate che ha sottolineato come sussista la possibilità che l’erogazione dei buoni avvenga per finalità retributive, cosa che può accadere per i premi di risultato ex art. 1, comma da 182 a 190 della legge n. 208/2015.

Qualora si intenda seguire questa strada l’Agenzia ricorda che:

a. La norma è limitata al corrente anno: di conseguenza i buoni carburante debbono essere erogati nel 2022;

b. Se i dipendente richiede l’erogazione dei buoni benzina quale premio di risultati, l’esenzione dall’imposta vale sia per il 258,23 euro che per i buoni carburante fino a 200 euro.

 Altre questioni

Ma, cosa succede se un lavoratore ha, nel corso del 2022 due o più rapporti (magari, anche in contemporanea, attraverso due contratti a tempo parziale)?

Non credo che possa essere titolare di due buoni ma, curiosamente, l’Agenzia delle Entrate non ha detto nulla su tale argomento.

E, da ultimo, un ulteriore quesito: è possibile erogare i buoni carburante a chi, all’atto della entrata in vigore della norma (21 marzo 2021) aveva già cessato il rapporto (fine del contratto a tempo determinato, dimissioni, pensionamento, licenziamento, ecc.)?

La risposta, è negativa perché la disposizione parla di personale dipendente e non di lavoratore ex dipendente.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 323 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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