Idoneità alla mansione: chi decide se il lavoratore può lavorare

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Idoneità alla mansione: chi decide se il lavoratore può lavorare

Chi decide se il lavoratore è idoneo a lavorare?

La valutazione dell’idoneità alla mansione è di esclusiva competenza del medico competente, figura prevista dal Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
Il medico competente opera in collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione aziendale, con l’obiettivo di garantire che le condizioni psicofisiche del lavoratore siano compatibili con i rischi connessi alle attività svolte.

La norma di riferimento: l’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008

L’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria e stabilisce che il medico competente, a seguito delle visite preventive, periodiche o su richiesta del lavoratore, deve esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Le visite mediche possono essere:

  • preventive, prima dell’assunzione o dell’adibizione a determinate mansioni;
  • periodiche, con cadenza stabilita in base ai rischi aziendali;
  • su richiesta, quando il lavoratore o il datore di lavoro ne ravvisano la necessità.

Tipologie di giudizio di idoneità

A conclusione della visita, il medico competente deve redigere per iscritto il proprio giudizio, che può essere:

  • idoneità piena: il lavoratore può svolgere integralmente le proprie mansioni;
  • idoneità parziale o con prescrizioni/limitazioni: il lavoratore è idoneo, ma con particolari accorgimenti (ad esempio, esclusione da determinate attività, riduzione dell’esposizione a rischi specifici, adattamento della postazione di lavoro);
  • inidoneità temporanea: il lavoratore non può svolgere le mansioni per un periodo determinato, indicato nel certificato medico;
  • inidoneità permanente: il lavoratore non può più svolgere la mansione specifica.

Comunicazione del giudizio

Il giudizio di idoneità deve essere formulato per iscritto e comunicato sia al datore di lavoro che al lavoratore.
Nel documento devono essere indicate eventuali prescrizioni o limitazioni e, nel caso di inidoneità temporanea, la durata della stessa.
Il giudizio va conservato in copia nel fascicolo sanitario e di rischio del lavoratore.

Ricorso contro il giudizio del medico competente

Qualora il lavoratore o il datore di lavoro non condividano il giudizio di idoneità, possono presentare ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS) entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio.
Sarà il servizio sanitario a disporre gli eventuali accertamenti aggiuntivi e a emettere il giudizio definitivo, che sostituisce quello del medico competente.

È quindi il medico competente a decidere, sulla base delle risultanze cliniche e delle visite periodiche previste dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, se il lavoratore è idoneo o meno alla mansione.
Il giudizio deve essere scritto, motivato e comunicato a entrambe le parti.
In caso di inidoneità temporanea, il medico deve specificarne la durata.
In caso di contestazione, è sempre possibile ricorrere all’organo di vigilanza sanitaria competente.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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