I licenziamenti collettivi dopo la sentenza della consulta

L'editoriale di Eufranio Massi

I licenziamenti collettivi dopo la sentenza della consulta

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 7, depositata il 22 gennaio 2024, sembra, al momento, chiudersi la questione relativa alla costituzionalità delle disposizioni contenute in materia di licenziamenti nel D.L.vo n. 23/2015 che tanto hanno tenuto banco nelle discussioni dei giuristi, della giurisprudenza, degli addetti ai lavori e dei “media”. In futuro, il Legislatore potrà anche rivedere la materia ma ad oggi la normativa del Job Act passa l’esame di legittimità tenendo conto delle sentenze degli anni trascorsi.

Legittimità dei licenziamenti individuali

Un discorso che per i giudici della Consulta è iniziato nel 2018 con la sentenza n. 194 con la quale la legittimità dei licenziamenti individuali per motivi economici impostata sulla indennità reintegratoria è stata considerata legittima con il correttivo, a discrezione motivata del giudice, di integrare, entro il limite massimo dei 36 mesi, la somma risultante dal criterio dell’anzianità aziendale, con altri correttivi desumibili dall’art. 8 della legge n. 604/1966.

Nel quadro generale va tenuto conto anche della sentenza n. 150/2020. La disposizione, dopo la decisione della Consulta, afferma “tout court” che la indennità “”non può essere inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”.

Contenuto della sentenza

Ma, quale è il contenuto della sentenza n. 7?

Con questa decisione, la Corte Costituzionale, ha respinto alcune questioni di incostituzionalità sollevate dalla Corte d Appello di Napoli con l’ordinanza n. 72/2023, relative ai licenziamenti collettivi riguardanti i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, per i quali l’art. 10, a fronte dalla incongruità dei criteri di scelta, prevede, unicamente, una tutela risarcitoria, del tutto simile a quella prospettata dal Legislatore per i licenziamenti individuali.

E ciò con una evidente disparità con i lavoratori assunti prima di tale data ove è prevista la reintegra (ed altro ancora).

Ma andiamo con ordine esaminando i vari punti affrontati dalla Corte Costituzionale.

Precisazioni

Per la Corte di Appello di Napoli la disposizione in materia di licenziamenti collettivi inserita nell’art. 10 è frutto di un eccesso di delega rispetto alla previsione del comma 7 dell’art. 1 della legge n. 183/1914 che aveva autorizzato il Governo ad intervenire con un Decreto Legislativo in materia di licenziamenti economici che, per il giudice remittente, sono, unicamente, quelli individuali.

Il rilievo, secondo la Consulta, è infondato. Il giudizio interviene al termine di un esame che si è esteso anche ai lavori parlamentari propedeutici all’approvazione della legge delega. La frase “licenziamenti economici” va intesa in senso a tecnico e duttile. Questo perché può essere adoperata in maniera onnicomprensiva tale da comprendere sia i recessi individuali economici che quelli collettivi con riduzione di personale per “ragioni di impresa” e quindi, come tali, economici.

L’altro rilievo sollevato dai giudici di Napoli riguarda una irragionevole tutela differenziata tra chi è stato assunto entro il 6 marzo 2015 e chi è stato contrattualizzato a partire dal giorno dopo. Essi lamentano una “irragionevole disparità di tutela” estremamente penalizzante. Tale disparità non offre un ristoro efficace laddove il licenziamento sia avvenuto violando i criteri di scelta i quali sono quelli individuati in un eventuale accordo sindacale sottoscritto al termine della procedura o, in mancanza, nell’art. 5 della legge n. 223/1991 che li determina, in concorso tra loro, nei carichi di famiglia, nell’anzianità e nelle esigenze tecniche, produttive ed organizzative.

Lavoratori assunti prima D.L.vo n. 23/2015

Appare opportuno sottolineare come per i lavoratori assunti prima D.L.vo n. 23/2015 la violazione dei criteri di scelta comporta la reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, dedotti i proventi che il lavoratore ha percepito durante il periodo di estromissione, o quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di un nuovo posto di lavoro. L’indennità non può essere superiore a 12 mensilità ed inoltre sussiste la possibilità per il dipendente di rinunciare al posto di lavoro previo pagamento di una indennità pari a 15 mensilità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, non assoggettata a contributi previdenziali.

Norme della Corte Costituzionale in merito ai licenziamenti

La Corte Costituzionale, riallacciandosi a precedenti decisioni afferma, invece, che la norma non contrasta con il principio di uguaglianza tra i cittadini, in quanto un trattamento differenziato (è un ragionamento già seguito nella sentenza n. 196/2018) applicato alla stessa fattispecie, in momenti diversi nel tempo, può trovare la propria legittimità in diverse situazioni giuridiche, in quanto, nei limiti di coerenza del sistema e della proporzionalità perseguita, è “possibile applicare un regime sanzionatorio diverso, ove tale diversificazione soddisfi un criterio di razionalità” che, comunque, si rinviene nella norma oggetto di esame.

La Consulta affronta, poi, la questione relativa alla congruità della indennità risarcitoria: il valore (2 mensilità all’anno partendo da una base di 6 fino a 36, strettamente correlate all’anzianità aziendale e calcolate sulla base dell’ultima retribuzione utile ai fini del computo del TFR) eventualmente integrato, entro il tetto massimo, dal giudice sulla scorta dei criteri evidenziati anche dall’art. 8 della legge n. 604/1966, in perfetto allineamento con quello previsto per i recessi individuali dopo l’intervento della Consulta con la sentenza n. 196/2018, è costituzionale e non si pone in contrasto “con il canone di necessario adeguamento del risarcimento, che richiede che il ristoro sia tale da realizzare un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto”.

Appello della Corte al Parlamento

Da ultimo, la Corte lancia un appello al Parlamento: la disciplina attuale che regola la materia dei licenziamenti è estremamente complessa ed è il risultato di stratificazioni normative che si sono sovrapposte negli anni, talora, senza rispetto, di nesso logico. Essa dovrebbe essere rivista anche per fare chiarezza circa i criteri applicabili ai diversi datori di lavoro e alla funzione dissuasiva prevista nelle varie situazioni.

In tale appello, personalmente ci leggo anche un’altra questione al vaglio della Consulta, relativa ai licenziamenti nelle aziende che non superano la soglia dei 15 dipendenti: questa soglia che pure aveva un valore negli anni passati, in quanto distingueva le piccole imprese da quelle più grandi, non regge più perché ci sono aziende con fatturati notevoli che hanno pochissimi dipendenti (altri, magari, sono collaboratori o lavoratori somministrati) e che pagano, in caso di licenziamento illegittimo, la stessa indennità risarcitoria (fino a 6 mensilità) del piccolo artigiano o del piccolo commerciante. Tale casistica è stata già segnalata al Parlamento, in una precedente decisione, ma è rimasta, finora, senza risposta.

La sentenza n. 7/2024, come detto all’inizio di questa breve riflessione, sembra troncare ogni discussione circa la legittimità costituzionale del D.L.vo n. 23/2015, portando a termine l’esame e l’interpretazione iniziata con la precedente decisione n. 196/2018: le disposizioni principali, portate all’esame della Corte Costituzionale, hanno retto, sicchè si può affermare che, la reintegra ex art. 18, è condannata a restare sempre più marginale in quanto sostituita, sia per i licenziamenti individuali (con qualche precisa eccezione rinvenibile, essenzialmente, nell’art. 2) che per i licenziamenti collettivi, da una indennità risarcitoria predeterminata sulla base del criterio dell’anzianità aziendale la quale, tuttavia, in caso di contenzioso, potrà essere integrata dal giudice di merito, con precise motivazioni, ed entro il tetto massimo previsto.

Bologna, 28 gennaio 2024

Eufranio MASSI

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Eufranio Massi
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E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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