Come calcolare la durata della somministrazione a termine qualora il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’APL?

Come calcolare la durata della somministrazione a termine qualora il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’APL?

Ho letto che una recente norma ha escluso la possibilità di calcolare la durata della somministrazione a termine qualora il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, ma questo non era già previsto come staff leasing?

No, in primis perché questa tipologia non è staff leasing, in quanto lo staff leasing si ha quando sia il rapporto di lavoro che il rapporto di somministrazione sono a tempo indeterminato. Inoltre, ordinariamente la missione a tempo determinato va computata nella durata massima dei contratti a termine, prevista dall’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015. Ricordo che questa disposizione (prevista nella legge 126/2020, di conversione del decreto legge 104/2020), è vigente fino al 31 dicembre 2021.

Per maggior chiarezza, di seguito, gli art. 19 e 34 del decreto legislativo n. 81/2015 :

Art. 19. Apposizione del termine e durata massima

  1. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Art. 34. Disciplina dei rapporti di lavoro

  1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 499 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

3 Commenti

  1. Roberto
    Ottobre 23, 15:43

    Conosco tale intepretazione ma questa contrasta con il dettato normativo che è molto chiaro: “Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi’ conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.” (art. 19, comma 2, dlvo 81/2015). Quindi il legislatore non ha escluso dal computo le missioni a termine, indipendentemente se svolte da lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato.

  2. Fabrizio
    Ottobre 23, 00:03

    Egr. dott. Camera come si coordina tale interpretazione e la 126/2020 con la circolare 17/2018 del ministero del lavoro che dice, testualmente:
    “Giova, invece, precisare che nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di
    lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto in questo caso, ai sensi
    dell’articolo 31 del citato decreto legislativo n. 81, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a
    tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata,
    rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima disposizione”. Grazie mille

  3. Fabrizio
    Ottobre 22, 15:29

    Buongiorno Dott. Camera ma tale interpretazione (oltre che la legge 126/2020) come si conciliano con la Circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 che testualmente dice: “Giova, invece, precisare che nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di
    lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto in questo caso, ai sensi
    dell’articolo 31 del citato decreto legislativo n. 81, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a
    tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata,
    rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima disposizione”.

    Grazie mille

Rispondi

Solo registrati possono commentare.