Mi dice la differenza tra un distacco ed una somministrazione?

Mi dice la differenza tra un distacco ed una somministrazione?

La Somministrazione (articolo 30 e ss. D.L.vo n. 81/2015) si ha quanto una Agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di una azienda (utilizzatore) suoi lavoratori dipendenti. I lavoratori, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore.

Il Distacco (articolo 30 del D.L.vo n. 276 del 2003) si verifica esclusivamente quando un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone un lavoratore (distaccato) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

La differenza sta essenzialmente nell’interesse del datore di lavoro che, per quanto riguarda la somministrazione è di natura lucrativa mentre, per il distaccante è di natura organizzativa, produttiva e tecnica e comunque non economica.

Per maggiori informazioni, di seguito, l’articolo 30 del D.L.vo n. 81/2015 e l’articolo 30 del D.L.vo n. 276 del 2003:

Capo IV
Somministrazione di lavoro
Art. 30. Definizione

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

Art. 30. – Distacco
1. L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2. (DLGS 251/2004)

 

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 501 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

0 Commenti

Non ci sono Commenti!

Si il primo a commentare commenta questo articolo!

Rispondi

Solo registrati possono commentare.