Ho un contratto a tempo determinato senza causale di 12 mesi in scadenza, posso prorogarlo con causale sostituzione?

Ho un contratto a tempo determinato senza causale di 12 mesi in scadenza, posso prorogarlo con causale sostituzione?

Prudentemente è il caso di procedere con un rinnovo, anche in considerazione delle peculiarità insite al contratto sostitutivo:
•       no erogazione della contribuzione maggiorata (1,4% e 0,50%),
•       esclusione dalla percentuale massima dei contratti a termine
•       gestione delle proroghe successive in caso di mancato rientro del sostituito.

Per maggiori informazioni leggi l’estratto decreto legislativo 81/2015:

“in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 81/2015, e fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 81/2015.”

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 569 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

10 Commenti

  1. Dopo un contratto di 12 mesi per sostituzione di maternità, quindi con la causale, viene riassunta la dipendente con un contratto a tempo determinato (non in sostituzione) di altri 12 mesi. In questo caso occorre inserire una causale?

  2. anna
    Febbraio 16, 15:28

    Buongiorno dott.Camera, mi collego a questo post per chiederle un chiarimento: lo sgravio assunzioni per il turismo previsto nel decreto sostegni ter è applicabile? Si attende l’autorizzazione della Commissione Europea? Bisogna assumere entro il 31 marzo e l’agevolazione dura tre mesi?
    Grazie per la preziosa collaborazione

    • Roberto
      Febbraio 16, 18:37

      riprendendo quanto indicato dal medesimo incentivo, previsto dal DL 104/2020 (art. 7), per l’applicazione dell’agevolazione bisognerà attendere l’autorizzazione della Commissione europea. Credo che sia questo il motivo per il quale l’INPS non ha ancora fornito i dovuti chiarimenti.

  3. Buongiorno
    In merito al rinnovo di un contratto a termine vorrei capire una cosa.
    Se un contratto ha raggiunto i 24 mesi in teoria in base al Decreto Dignità io non poso più farne un altro sempre a tempo determinato.
    Ma se io a questo contratto cambio la mansione e il livello (lo inquadro con un livello più alto) e faccio passare il periodo previsto di pausa ,in questo caso 20 giorni,posso fare un nuovo rinnovo e quindi considerarlo di fatto un nuovo contratto a tutti gli effetti avendo a disposizione ulteriori 24 mesi?
    Certo devo inserire la famosa causale (inutile) .

    Grazie

    • Roberto
      Maggio 19, 12:54

      In primis, la durata massima è definita dal Ccnl applicato dall’azienda. Solo qualora il Ccnl non disponga una durata massima, si applica quanto previsto dal legislatore (24 mesi).
      Se il lavoratore viene assunto per lo svolgimento di mansioni di livello e categoria legale differente, si riazzera il contatore.

  4. RR
    Aprile 23, 12:49

    Buongiorno.
    CASO
    Azienda del settore Metalmeccanico industria (85 dip.) che ha in corso una CIG per covid.
    Un contratto a T.D. stipulato a maggio 2020 in sostituzione di lavoratrice assente con obbligo di conservazione del posto (indicazione nome/cognome della sostituita). Quest’ultima rientra in servizio ma è necessario un passaggio di consegne con la sostituta (assunta a T.D.).
    In base alla data di rientro, il contratto a TD potrebbe superare i 12 mesi (unico periodo)
    DOMANDA
    E’ possibile rinnovare il contratto a T.D. (nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi) senza stop and go con la stessa lavoratrice al fine di consentire il giusto passaggio di consegne ?
    SOLUZIONE PROSPETTATA
    Dalla lettura dell’art. 19bis, , D.L. n. 18/2020 che deroga all’art. 21, co. 2 del D.Lvo 81/2015, parrebbe di si.

    Grazie
    RR

    • Roberto
      Aprile 27, 22:06

      Se il Ccnl applicato prevede il passaggio di consegne, non è necessario il rinnovo (non possibile senza stop & go) ma una semplice prosecuzione sino al termine previsto dallo stesso Ccnl.

  5. Pepe
    Marzo 23, 16:33

    Buongiorno,

    è possibile stipulare un contratto di sostituzione maternità anche dopo che la dipendente è andata in maternità anticipata?
    Se sì ci sono dei tempi massimi di ingresso del lavoratore in sostituzione?
    Grazie

    • Roberto
      Marzo 26, 17:32

      Sì, la cosa è possibile. Non ci sono dei termini massimi. L’importante è che durante la durata del contratto a termine la lavoratrice in maternità non rientri.

Rispondi

Solo registrati possono commentare.