I benefici per chi assume titolari di reddito di cittadinanza

L'Editoriale di Eufranio Massi

I benefici per chi assume titolari di reddito di cittadinanza

Con tre commi dell’art. 1 della legge n. 197/2022 (294, 295 e 296), Il Legislatore intende facilitare le assunzioni, che saranno effettuate nel corso del 2023, in favore dei titolari di reddito di cittadinanza. Lo strumento a disposizione dei datori di lavoro consiste in uno sgravio contributivo sulla quota a carico degli stessi pari al 100% con un tetto fissato ad 8.000 euro su base annua: il tutto parametrato ed applicato mensilmente e ferma restando l’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche. Le assunzioni debbono essere a tempo indeterminato e l’incentivo spetta anche nel caso in cui si proceda a trasformazioni di contratti a tempo determinato.

Il beneficio previsto dal comma 294 è alternativo rispetto a quello previsto dal D.L. n. 4/2019 che, negli anni passati è stato poco utilizzato.

La disposizione è legge dello Stato, ma si tratta di una disposizione non ancora operativa essendo subordinata (comma 299) all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

Fatta questa breve premessa, ritengo opportuno entrare nel merito di quanto previsto dalla norma e di ciò che consegue ad essa, fermo restando che sarà l’INPS, attraverso i propri indirizzi amministrativi, a delineare la strada per la fruizione del beneficio.

 Datori di Lavoro potenzialmente interessati

Possono essere interessati tutti i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori (come gli studi professionali, le associazioni e le fondazioni), con la sola eccezione di quelli domestici (per la peculiarità del rapporto), come dispone il comma 294. Nel rispetto di quanto, in passato, affermato dall’INPS per altre forme di agevolazione, vi rientrano anche gli Enti Pubblici Economici, le ex IPAB, gli Enti morali e territoriali, i consorzi di bonifica, ecc. . E’ appena il caso di sottolineare, qualora ce ne fosse bisogno, che sono escluse dall’ambito applicativo le Pubbliche Amministrazioni.

Lavoratori interessati

Ad essere interessati a tali assunzioni sono tutti i soggetti titolari di reddito di cittadinanza, senza l’individuazione di alcun limite di età ostativo. Va, da subito, affermato che, ricorrendo le condizioni previste sia per le assunzioni agevolate degli under 36 (assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato) che per le c.d. “donne svantaggiate”, gli stessi possono essere assunti dai datori di lavoro che, nel rispetto delle condizioni ipotizzate per tali sgravi, possono fruire dei maggiori benefici previsti dai commi 297 e 298.

Rapporti di lavoro

Il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, nel rispetto, ove previsto, dei limiti indicati dal CCNL: lo sgravio spetta anche in presenza di una trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine, cosa che comporta, ove versato, il recupero del contributo addizionale dell’1,40%.

L’incentivo non viene riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un contratto intermittente, in quanto tale tipologia non assicura stabilità d’impiego perchè le prestazioni, saltuarie ed episodiche, dipendono, unicamente, dalla “chiamata” del datore di lavoro.

La fruizione del beneficio non può, a mio avviso, riguardare la stipula di un contratto di apprendistato che è sì un contratto a tempo indeterminato per la formazione dei giovani, ma che, di per se stesso, “gode” di una normativa propria con contributi e retribuzione ridotte.

Sgravio contributivo

Gli 8.000 euro per 12 mesi rappresentano il tetto massimo del quale può fruire un datore di lavoro sulla quota a proprio carico. Esso potrà essere fruito su base mensile in una quota massima di 677 euro (8.000:12): sarà l’INPS a dettare le modalità per il godimento.

Una considerazione va, a questo punto, senz’altro effettuata: difficilmente si raggiungerà il tetto massimo di sgravio contributivo al quale corrisponde una retribuzione superiore ai 26.000 euro in quanto la maggior parte dei contratti sarà, presumibilmente, per un livello contrattuale medio-basso o a part-time, cosa che comporta, in quest’ultimo caso, un beneficio proporzionalmente ridotto in relazione alle ore di prestazione.

Il datore di lavoro sarà tenuto a versare, comunque, i premi ed i contributi assicurativi INAIL, oltre che la c.d. “contribuzione minore”, se dovuta, che così può riassumersi:

  1. Il contributo, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
  2. Il contributo, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
  3. Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
  4. Il contributo per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
  5. Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento;
  6. Il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria ex D.L. n. 103/1991;
  7. Il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo ex art. 1, commi 8 e 14, del D.L.vo n. 182/1997;
  8. Il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti ex art. 1, commi 3 e 4, del D.L.vo n. 166/1997.

Ma, per poter ottenere lo sgravio contributivo il datore di lavoro deve essere in regola con quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015.

Per quel che riguarda la prima disposizione norma citata

  1. Il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC il quale, a partire dal 1° gennaio 2022, per effetto dell’art. 40-bis del D.Lvo n. 148/2015, comprende anche, per le imprese che vi rientrano (ad esempio, quelle artigiane), il versamento dovuto per gli ammortizzatori sociali ai Fondi bilaterali previsti dagli articoli 26, 27 e 40;
  2. Il datore di lavoro non deve aver violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (che sono quelle richiamate già nell’allegato al primo D.M. che ha disciplinato il DURC) e deve rispettare gli altri obblighi di legge;
  3. Il datore di lavoro è tenuto ad applicare gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per gli accordi aziendali, ovviamente, il riferimento, anche ai sensi dell’art. 51 del D.L.vo n. 148/2015, riguarda le “loro” Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).

Si tratta di obblighi alquanto stringenti, atteso che l’esame dei punti appena descritti, se fatto con determinati approfondimenti, potrebbe portare, abbastanza facilmente, al non riconoscimento dei benefici.

Per quel che concerne, invece, i principi richiamati dall’art. 31 del D. L.vo n. 150/2015 l’agevolazione non spetta:

  1. Se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva: tale disposizione vale anche nel caso in cui il titolare di reddito di cittadinanza avente diritto all’assunzione venga utilizzato attraverso un contratto di somministrazione;
  2. Se l’assunzione viola un diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo (penso, ad esempio, al diritto di precedenza (valido per 12 mesi dal termine del precedente rapporto) esternato per iscritto ex art. 24 del D.L.vo n. 81/2015 da una lavoratrice o un lavoratore con precedente contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi qualora l’assunzione si riferisca a mansioni già espletate da quest’ultimo, o a un lavoratore (o lavoratrice) licenziato per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti secondo la previsione dell’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, o ad un dipendente non transitato a seguito di cessione di azienda o ramo di essa presso il nuovo datore, il quale per 12 mesi è titolare di tale diritto, come ricorda l’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990;
  3. Se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contatto di somministrazione siano in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale (si parla, quindi, di un intervento integrativo salariale straordinario), a meno che l’assunzione programmata non sia per un livello completamente diverso da quello dei lavoratori in integrazione salariale straordinaria o sia destinato a prestare attività in una unità produttiva diversa da quella interessata alla sospensione;
  4. Se il titolare del reddito di cittadinanza neo assunto risulti essere stato licenziato nei 6 mesi antecedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro assumente, o risultava con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

L’agevolazione, visti i precedenti interventi in materia espressi in passato dall’INPS dovrebbe essere cumulabile, salvo che la norma riferita ad un altro incentivo escluda tale operazione, nei limiti della contribuzione dovuta, con altri benefici o riduzioni di aliquote previste dalla legislazione vigente.

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Autore

Eufranio Massi
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E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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