Fringe Benefits: cosa bolle in pentola per il 2024?

L'Editoriale di Eufranio Massi

Fringe Benefits: cosa bolle in pentola per il 2024?

Il disegno di legge relativo al Bilancio per l’anno prossimo è stato presentato in Parlamento e, tra le novità, sia pure non strutturali perché limitate al solo 2024, c’è la nuova normativa sui Fringe Benefits con una modifica che va a toccare l’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del D.P.R. n. 917/1986.

Innanzitutto, il tetto massimo di valori ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti (ma anche ai c.d. “assimilati” che sono i collaboratori e gli amministratori) che non concorre a formare il reddito complessivo sarà di:

  1. 000 euro per i lavoratori senza figli;
  2. 000 euro per i lavoratori con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del predetto D.P.R.;

I 1.000 ed i 2.000 euro sono, come detto, un limite e non una franchigia: ciò significa che il superamento degli stessi comporta la piena assoggettabilità fiscale degli importi.

Prima di entrare nel merito della futura disposizione incombe, a mio avviso, l’obbligo di rispondere ad una domanda preliminare: il datore di lavoro è tenuto ad erogare i Fringe benefits e se la risposta è positiva, può diversificarli all’interno delle due fasce previste?

Erogazione dei Fringe Benefits

La risposta ce la fornisce la circolare n. 23/E, la quale, confermando un chiarimento della precedente circolare n 35/E/2022, ricorda che i fringe benefits ex art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche “ad personam”, con esclusione di soggetti che, potenzialmente, ne avrebbero diritto: ovviamente, tale situazione potrebbe portare ad attriti in azienda, ma non essendo prevista una obbligatorietà datoriale, è un problema che l’Agenzia delle Entrate non affronta ma che, soprattutto in determinati contesti, il datore di lavoro deve mettere in conto, prima di prendere decisioni “ad excludendum”.

L’art. 6 del disegno di legge prevede che nelle spese rimborsate rientrino quelle di luce, gas ed acqua (e qui non c’è alcuna novità rispetto all’anno in corso), ma anche le spese per l’affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo sempre della prima casa. Tali voci si aggiungono ad altre che, comunemente, hanno titolo per rientrarvi: mi riferisco, ad esempio, agli omaggi in occasione delle feste di fine anno, alle polizze assicurative extra professionali, alle auto aziendali adoperate in maniera promiscua, ecc.

Tanto per fare qualche ulteriore esempio, prendendo lo spunto dalle precedenti note dell’Agenzia delle Entrate, possono essere oggetto di rimborso le utenze per uso domestico, intestate al condominio ma ripartite “pro-quota” tra i condomini che, pur avendo il locatore come riferimento, risultino dal contratto di affitto “caricate” sul locatario (o suo familiare) in forma di addebito analitico e non forfettario, purchè, effettivamente, sostenute. Ovviamente, il locatore non potrà beneficiare degli importi relativi a tali spese.

Norme previste

Per poter usufruire del beneficio per figli a carico occorre che gli stessi siano fiscalmente a carico: essi sono tali se non possiedono un reddito (al lordo degli oneri deducibili) superiore a 2.840, 51 euro. Se, invece, sono di età non superiore a 24 anni, il limite reddituale è di 4.000 euro. Tale riscontro andrà fatto alla fine del 2024, in fase di conguaglio fiscale. Tale operazione sarà di particolare importanza in quanto se il figlio avrà avuto redditi superiori alla soglia massima, occorrerà procedere alle operazioni di recupero a carico del dipendente in quanto sarebbe stato ridotto l’imponibile fiscale/contributivo che, nella sostanza, non spettava.

La norma dispone che il datore di lavoro si attivi su richiesta del lavoratore sul quale incombe, altresì, l’onere di comunicare il codice fiscale dei figli a carico. La norma, ripetendo quanto già affermato per il benefit del 2023, ricorda che sul datore grava l’onere della informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), nel caso in cui proceda al riconoscimento delle esenzioni. Essa, secondo l’Agenzia delle Entrate (v. circolare n. 35/E) potrà avvenire anche dopo l’erogazione, ma entro il termine di chiusura del periodo di imposta 2024.

Regolamento per il datore di lavoro

Da quanto risulta dalla norma contenuta nel disegno di legge che, sul punto, è identica a quella contenuta nell’art. 40 del D.L. n. 48/2023, queste mi sembrano le regole a cui è tenuto il datore di lavoro:

  1. L’onere della informativa grava, unicamente, sulle imprese ove sia stata costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, pur se quella in carica, sia scaduta e debba essere rinnovata;
  2. Non sussiste alcun obbligo di informativa, in assenza di costituzione della RSU, nei confronti dei singoli rappresentanti sindacali aziendali;
  3. Non sussiste alcun obbligo di informativa nei confronti delle strutture territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali.

L’agevolazione, sottolinea l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/E dello scorso mese di agosto, viene riconosciuta in misura intera ad ogni genitore che fruisce di reddito da lavoro dipendente o assimilato, pur in presenza di un solo figlio, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a carico di entrambi. Il beneficio spetta pure nella ipotesi in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per i figli fiscalmente a carico, in quanto percepisce l’assegno unico ed universale.  L’agevolazione spetta ad entrambi i genitori, anche nel caso in cui la detrazione per i figli fiscalmente a carico avviene su quello tra i due che ha l’ammontare reddituale più alto, atteso che dalla norma scaturisce la considerazione che il figlio (o i figli) sono a carico di entrambi.

Diritti dei lavoratori riguardo i Fringe Benefits

Rispetto al passato, il disegno di legge prevede due nuove possibili categorie di esenzione: le spese di affitto e gli interessi sul mutuo della prima casa. Occorrerà attendere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per capire se, sarà necessaria, per il sostituto di imposta, una dichiarazione di responsabilità ex D.P.R. n. 445/2000 o se, come già previsto dalla circolare n. 35/E/2023, sarà sufficiente una dichiarazione scritta, con completa libertà di forma, ove i lavoratori subordinati, i collaboratori o gli amministratori (per le due ultime figure in quanto titolari di redditi assimilati a quelli dei dipendenti), affermano:

  1. Di avere diritto all’agevolazione prevista;
  2. Di essere genitore del figlio o dei figli (con l’indicazione dei nominativi e del codice fiscale) i quali non superano i limiti reddituali già indicati dall’Agenzia delle Entrate e che, di conseguenza, debbono essere considerati fiscalmente a carico;
  3. Di voler fruire dell’agevolazione anche attraverso il rimborso di utenze domestiche del servizio idrico integrato, del gas e dell’energia elettrica o anche delle spese dell’affitto o degli interessi sul mutuo della prima casa;
  4. Di impegnarsi a comunicare, sollecitamente, qualsiasi variazione riguardante il proprio nucleo familiare, anche se ciò dovesse comportare la perdita del beneficio ed il recupero di quanto già percepito.

E’ onere del datore conservare tutta la documentazione anche ai fini di eventuali controlli successivi da parte delle Autorità competenti.

Eventuali richieste dei lavoratori

Un’altra questione che si porrà, come in passato, sarà quella relativa ad una possibile richiesta di un lavoratore finalizzata a “coprire” i 1.000 o i 2.000 euro, in tutto o in parte, con i premi di risultato o con le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa.

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E è che la sostituzione dei premi di risultato e degli utili, potenzialmente assoggettabili ad imposta sostitutiva (nel 2024 il 5%), con somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche, potrà avvenire soltanto se il contratto aziendale o quello territoriale prevedano la sostituibilità degli stessi con i fringe benefits. In questo caso, l’effetto di detassazione ai fini dell’IRPEF, si riflette anche sull’imposta sostitutiva ex art. 1, commi da 182 a 189 della legge n. 208/2015.Tale orientamento credo che possa essere utilizzato anche per gli interessi sul mutuo e sull’affitto della prima casa.

Bologna, 6 novembre 2023

Eufranio MASSI

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Eufranio Massi
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E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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