Fringe benefit e utenze domestiche: quali immobili rientrano nel rimborso?

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Fringe benefit e utenze domestiche: quali immobili rientrano nel rimborso?

Fringe benefit e utenze domestiche: quali immobili rientrano nel rimborso?

Nel quadro delle agevolazioni concesse ai dipendenti, una delle misure più discusse è il rimborso delle utenze domestiche sotto forma di fringe benefit. Ma a quali immobili si riferisce questo tipo di beneficio? Solo alla prima casa o anche ad altre proprietà?

A chi si applica il rimborso?

Il rimborso può riguardare le utenze domestiche (come luce, gas, acqua) riferite a immobili:

  • posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari;
  • a uso abitativo, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno la residenza o il domicilio;
  • per i quali il dipendente o i suoi familiari sostengano effettivamente la spesa.

Quindi, non è necessario che l’immobile sia adibito a prima casa o che il lavoratore vi abiti stabilmente.

Quali immobili sono inclusi?

Possono rientrare nel rimborso anche:

  • immobili diversi dalla prima abitazione;
  • immobili intestati a familiari, se la spesa è a carico del dipendente;
  • utenze domestiche intestate al condominio, se riconducibili all’abitazione e se il dipendente può dimostrarne l’effettivo pagamento.

Cosa è importante dimostrare?

La condizione essenziale è che il lavoratore (o il familiare) sia effettivamente responsabile del pagamento delle utenze. È dunque consigliabile conservare le ricevute o le attestazioni che comprovano il sostenimento della spesa.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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