Fotocopiare documenti aziendali e licenziamento disciplinare [cassazione]

riservatezzaCon sentenza n. 4596 del 6 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento disciplinare nei confronti di un dipendente che si appropria di documenti aziendali riservati, fotocopiandoli.
Nella fattispecie, un lavoratore è stato licenziato dalla società per cui lavorava, per aver fotocopiato e detenuto documenti riservati contenenti descrizioni e istruzioni tecniche dei procedimenti e delle modalità di produzione (di gruppi frigoriferi ed accessori) dell’azienda. Il dipendente ha presentato, pertanto, ricorso in Tribunale per richiedere oltre al reintegro nel suo posto di lavoro anche il relativo risarcimento dei danni.

La Corte di appello però, confermando il giudizio del Tribunale, ha respinto il ricorso ed ha affermato che con la sua condotta il lavoratore aveva compiuto un grave inadempimento degli obblighi di fedeltà e riservatezza, proprio perché aveva diffuso notizie e dati tecnici che potevano ledere il “know how” industriale.

Tra l’altro, secondo il giudice d’appello dal lavoratore non era stata contestata la circostanza addotta dal datore di lavoro, ovvero che il suo dipendente era interessato alla gestione, in un Paese straniero, di una impresa di commercializzazione di prodotti nel settore in cui operava la società, con effetti pregiudizievoli sulla concorrenza e conseguentemente anche dannosi per la suddetta società

Peratnto, concordando con il giudice di I grado, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento del dipendente che si appropria e fotocopia documenti aziendali riservati, contenenti descrizioni e istruzioni tecniche sulle modalità di produzione di alcuni prodotti.

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