Formazione sulla sicurezza sul lavoro in hotel, bar e ristoranti
L'editoriale di Eufranio Massi
La formazione sulla salute e sicurezza nel lavoro nel settore turistico alberghiero, nei bar e nei ristoranti
Rispondendo ad una serie di chiarimenti richiesti da varie articolazioni territoriali, la Direzione Giuridica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 2877 del 27 ottobre 202, fornisce delucidazioni sull’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza relativi ai lavoratori assunti, richiesto dal D.L.vo n. 81/2008. Tali chiarimenti oltre che per i datori di lavoro, rappresentano un preciso orientamento per gli accessi ispettivi nelle aziende.
In particolare, dopo aver ricordato la normativa generale che riguarda tutte le imprese, la nota dell’ITL si sofferma, in particolar modo, sui contenuti dell’art. 1-bis del D.L. n. 159/2025 convertito, con modificazioni, nella legge n. 198 con la quale sono state introdotte disposizioni specifiche in materia di formazione finalizzata alla sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-alberghiere e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a cui si riferisce l’art. 5 della legge n. 287/1991 che ha, come destinatari, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, ecc.
La deroga per le imprese turistico-alberghiere e gli esercizi di somministrazione
Per ben comprendere l’argomento di questa riflessione che concerne una deroga alla normativa generale e che, quindi, si applica, unicamente, a tale settore, è opportuno ricordare ciò che afferma il predetto art. 1bis: “in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio negli esercizi di somministrazione di bevande ……. e nelle imprese turistico-alberghiere, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’art. 37, comma 4, lettera a) del D.L.vo n. 81/2008, si concludono entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.
Avvio del percorso formativo e impiego dei lavoratori
Va ricordato un principio di carattere generale: la formazione e l’addestramento sono attività propedeutiche all’impiego dei lavoratori e la deroga di cui si parla concerne, unicamente, la conclusione dell’attività formativa con la conseguenza che il predetto art. 1-bis del D.L. n. 159/2025 non esonera, in alcun modo, le imprese dei settori sopra indicati dall’avviare il percorso formativo al momento della costituzione del rapporto o all’inizio della somministrazione: il percorso formativo (ed è questa la deroga generale) può completarsi entro 30 giorni, fermo restando, quindi, che il lavoratore può essere adibito alle sue mansioni anche prima del termine del percorso formativo. In tal caso, a mio avviso, il datore di lavoro dovrà ben considerare le dovute cautele per assicurare, comunque, una tutela al dipendente.
La documentazione richiesta in sede ispettiva
La nota dell’INL è importante anche per l’individuazione di ciò che gli organi di vigilanza debbono chiedere al datore di lavoro, qualora si imbattano in lavoratori assunti da meno di 30 giorni e il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare l’avvenuta conclusione del percorso formativo.
Vengono individuati una serie di documenti da chiedere al datore (l’elencazione non ha un carattere esaustivo), cosa che ha lo scopo di avere certezza che sono state poste in essere le azioni propedeutiche necessarie per l’assolvimento dell’obbligo di formazione e di addestramento:
- PEC o altre note che attestino una data certa da cui si evinca la prenotazione effettuata dal datore presso un Ente promotore dei corsi;
- Documentazione, attraverso PEC o altro mezzo che certifichi una data certa, attestante l’avvenuta richiesta di collaborazione avanzata dal datore di lavoro ad un organismo paritetico ex art. 37, comma 12 e dell’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, parte II, punto 2, ultimo periodo;
- Documentazione, attraverso PEC o altro mezzo che certifichi una data certa, qualora il datore di lavoro intenda procedere direttamente contattando un formatore;
- Documentazione riferita alle interlocuzioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza relativa alla organizzazione dei corsi.
Rapporti di durata inferiore a 30 giorni
Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore ai 30 giorni la formazione, comunque necessaria, dovrà avvenire in tempistiche inferiori che, tuttavia, siano coerenti con la durata del rapporto.
In questi casi, indubbiamente, può rinvenirsi qualche criticità che non libera, però, il datore di lavoro dall’obbligo: mi riferisco, ad esempio, al primo contratto che si instaura con un lavoratore per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni (art. 29, comma 2, lettera b, del D.L.vo n. 81/2015), per la prima chiamata di un dipendente intermittente sia con contratto a tempo determinato che a tempo indeterminato e per un somministrato inviato dall’Agenzia di Lavoro, per la prima volta, per essere utilizzato per un brevissimo periodo.
Violazione dell’obbligo e sospensione dell’attività
Se il datore di lavoro non riesce a dimostrare di aver comunque effettuato azioni propedeutiche che dimostrino, effettivamente, la volontà di rispettare la norma, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro afferma che gli ispettori debbono ritenere come violato l’art. 37, comma 1, ed emettere un provvedimento con la contravvenzione e la prescrizione ex art. 20 del D.L.vo n. 758/1994.
Nel caso in cui l’ispettore debba procedere alla sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 del D.L.vo n. 81/2008 (perché ci sono gravi pericoli per la salute e sicurezza o perché ha trovato anche lavoratori “in nero” in una percentuale di almeno il 10% rispetto a quelli occupati al momento dell’accesso ispettivo), l’INL afferma che ai fini della revoca della sospensione, ottemperando, ovviamente, anche a tutto ciò che l’organo di vigilanza chiede ai fini della regolarizzazione dei rapporti “in nero”, il datore dovrà esibire la documentazione attestante l’avvenuta prenotazione di corsi di formazione che si concludano, obbligatoriamente, entro 30 giorni.
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