Esonero contributivo: modalità operative e flusso Uniemens

esoneroIn via introduttiva, facciamo una breve sintesi ricordando gli elementi essenziali dell’esonero contributivo che consiste in un esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro in riferimento alle assunzioni effettuate nel corso del 2015 (circolare esplicativa Inps n.17 del 29 gennaio 2015).

● Datori di lavoro beneficiari: lo sgravio triennale è applicabile da tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, senza limitazioni geografiche o di settore, comprese le Agenzie per il lavoro e le società cooperative. Per cui, il beneficio è applicabile anche ai datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriali quali associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, eccetera. Regole particolari sono previste per il settore agricolo.

L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

● Rapporti di lavoro incentivati: l’esonero in oggetto riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015, comprese le seguenti tipologie:

Part Time (per quel che riguarda i rapporti a tempo parziale nella forma verticale, orizzontale o mista, la soglia massima di € 8.060 annui va adeguata in “diminuzione” sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero ai contratti collettivi di lavoro. Ad esempio per un rapporto di lavoro part time al 50% si ha diritto ad un importo annuo di esonero pari a € 4.030 cioè € 8.060/2);

Lavoro ripartito o job sharing, purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da entrambe i lavoratori coobbligati (come per i rapporti di lavoro a tempo parziale, anche in questo caso va effettuata operazione di adeguamento in relazione ai contratti di lavoro ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro);

Somministrazione a tempo indeterminato.

Di contro, l’esonero contributivo non è ammesso per le seguenti tipologie contrattuali:

– lavoro domestico;

– apprendistato;

– lavoro intermittente o a chiamata (c.d. Job on call) infatti, le caratteristiche strutturali del lavoro intermittente, anche se a tempo indeterminato, risultano decisamente incoerenti con le motivazioni che sorreggono le finalità dell’esonero contributivo che si individuano nell’espansione di forme di occupazione basate sulla stabilità della prestazione lavorativa.

● Misura dell’incentivo e flusso Uniemens: l’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:

– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

– il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” ;

– il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge n.92/2012 (fondo di solidarietà residuale).

Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a € 671,66 (€ 8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 22,08 (€ 8.060/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Si ricorda che per i lavoratori Part Time e per il lavoro ripartito, l’esonero va riproporzionato.

L’Inps, con messaggio n.1144 del 13 febbraio 2015, fornisce istruzioni operative per la fruizione dell’esonero e la relativa esposizione nel flusso Uniemens.

Innanzitutto, i datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni agevolate, dovranno inoltrare all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero (quindi per le assunzioni di gennaio, entro il 28 febbraio), la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y” inoltrando domanda attraverso il “cassetto previdenziale aziende”. Per il controllo della legittimità della fruizione dell’esonero sarà istituito il data-base denominato “lavoratori agevolati”.

La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto.

I datori di lavoro esporranno nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando i seguenti elementi della denuncia individuale:

<Imponibile> = l’imponibile contributivo secondo le consuete modalità;

<Contributo> = la contribuzione “piena” calcolata sull’imponibile previdenziale del mese poiché il beneficio verrà valorizzato separatamente nella denuncia individuale, dati retributivi, nell’elemento <Incentivo> avvalorando i seguenti campi:

<Tipo Incentivo> = bisognerà inserire il valore “TRIE;

<Cod Ente Finanziatore> = bisognerà inserire il valore “H00” (Stato);

<Importo Corrente Incentivo> = dovrà essere indicato l’importo dell’esonero relativo al mese corrente. Ovviamente, l’importo massimo che è possibile indicare è pari a € 671,66;

<Importo Arretrato Incentivo> = dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo di competenza dei mesi di gennaio e/o febbraio 2015 (si evidenzia che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di febbraio 2015, relativamente all’arretrato del precedente mese di gennaio, o di marzo 2015, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di gennaio e/o febbraio).

L’istituto nella ricostruzione del DM10 virtuale, attribuirà il codice L444 per l’esonero contributivo corrente ed il codice L445 per l’arretrato.

Nel caso in cui il datore di lavoro non si trovi a superare mensilmente il limite previsto di esonero ma si possa ritrovare a superarlo in mesi successivi, in questi casi il massimale non fruito nei mesi precedenti diventa un’ulteriore quota di agevolazione fruibile nei mesi in cui si supera il massimale.

Esempio: poniamo il caso in cui un lavoratore nel mese di gennaio 2015 abbia dei contributi dovuti pari a € 500 con un’eccedenza di esonero pari a € 171,66 (671,66 – 500).

Se il mese successivo, invece, i contributi dovuti ammontano a € 800, l’importo potrà essere interamente sgravato in quanto potrà essere portata in deduzione la quota di massimale mensile del mese di gennaio non utilizzata (671,66 esonero di febbraio + 171,66 avanzo esonero mese precedente = 843,32 esonero totale).

L’ulteriore quota residua non utilizzata pari a € 43,32 (843,32 – 800) potrà essere utilizzata nei mesi successivi entro il limite massimo annuo previsto.

Vediamo in questo caso, qual’é la modalità espositiva da utilizzare nel flusso Uniemens.

Nella denuncia relativa al mese di febbraio, il datore di lavoro non può esporre la somma di € 800 nell’elemento corrente in quanto superiore alla soglia massima mensile di esenzione, per cui procederà nel seguente modo:

<Importo Corrente Incentivo> = € 671,66 importo di esonero massimo mensile;

La somma di € 128,34 (800 – 671,66) relativa a parte dell’esonero non utilizzato nel mese precedente e utile a sgravare totalmente i contributi di febbraio, verrà riportata nella denuncia individuale in:

<Altre a Credito>

<Importo a Credito> = € 128,34

<Causale a Credito> = codice “L700” avente il significato di “Recupero residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”.

L’ulteriore eccedenza di gennaio pari a € 43,32 potrà essere conguagliata secondo le istruzioni sopra indicate nei mesi successivi nel rispetto della capienza.

● Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione: l’esonero contributivo triennale non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”. L’incentivo è invece cumulabile con quelli che assumono “natura economica”, fra i quali: 1) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art.13, della Legge n.68/1999; 2) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del ministro della Gioventù 19 novembre 2010; 3) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art.2, comma 10-bis, della Legge n.92/2012; 4) l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015, n. 11 (in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti); 5) l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art.5 D.L.91/2014, convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.116, limitatamente agli operai agricoli.

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Marialuisa Santoro
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