Durata massima dei contratti in somministrazione nella PA

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Durata massima dei contratti in somministrazione nella PA

Qual è la durata massima in contratti di somministrazione se il datore di lavoro è una Pubblica Amministrazione?

Nel caso in cui il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, la durata massima dei contratti di somministrazione a termine è soggetta a limiti stringenti.

In particolare, la normativa stabilisce che il limite massimo complessivo di durata, anche considerando più contratti di somministrazione succedutisi nel tempo tra le stesse parti, non può superare i 24 mesi.

Questo limite vale indipendentemente dal numero di proroghe o rinnovi e si applica anche nei casi in cui i contratti siano intervallati da periodi di sospensione o interruzione.

La ratio del limite è da ricondurre all’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001, noto come Testo Unico del pubblico impiego, il quale disciplina l’utilizzo dei contratti flessibili nel settore pubblico, imponendo vincoli più rigidi rispetto al settore privato.

A differenza di quanto avviene nel privato, dove la contrattazione collettiva può elevare il tetto dei 24 mesi, nella Pubblica Amministrazione questo non è avvenuto. Di conseguenza, la soglia massima dei 24 mesi rimane applicabile in via ordinaria.

In sintesi

Se un lavoratore viene impiegato tramite somministrazione a termine nella Pubblica Amministrazione, il rapporto — anche se frazionato in più periodi — non potrà complessivamente superare i 24 mesi.

È dunque fondamentale per gli uffici del personale pubblico monitorare attentamente la durata complessiva dei contratti per evitare utilizzi irregolari del lavoro in somministrazione, che potrebbero comportare il rischio di conversione del rapporto o contenziosi.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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