Distacco e trasferta lavoratori Schengen: durata e normativa
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Qual è il limite di durata del distacco/trasferta di lavoratori in Paesi dell’area Schengen?
Quando un’azienda decide di inviare un proprio dipendente in distacco o in trasferta (lavoratori Schengen) in un altro Paese dell’area Schengen, è fondamentale conoscere i limiti di durata previsti dalla normativa europea.
Secondo il Regolamento (CE) n. 883/2004, l’invio di un lavoratore in un Paese dell’Unione Europea o in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) è consentito per un massimo di 24 mesi. Tuttavia, affinché il distacco sia valido, devono essere rispettate alcune condizioni:
- Il lavoratore deve restare assicurato nel sistema previdenziale del Paese di origine (in questo caso, l’Italia).
- Il dipendente non può essere inviato in sostituzione di un altro lavoratore precedentemente distaccato.
È possibile ottenere una proroga oltre i 24 mesi?
Sì, è possibile richiedere una proroga, ma è necessario presentare domanda all’INPS in base all’articolo 16 del Regolamento. Tuttavia, la normativa non specifica una durata massima per tale proroga. Secondo le prassi amministrative, la richiesta deve essere adeguatamente motivata e legata a effettive esigenze aziendali. Generalmente, una proroga non supera i 6 mesi, ma può variare in base al singolo caso.
Cosa succede se il lavoratore rientra temporaneamente in Italia?
Un aspetto spesso oggetto di dubbi riguarda l’eventuale rientro in Italia del lavoratore durante il periodo di distacco. In questi casi, il conteggio dei 24 mesi non viene azzerato, a meno che non vi sia un’interruzione prolungata e giustificata. L’interpretazione di questa regola può variare a seconda delle circostanze. Quindi, è consigliabile consultare un esperto in diritto del lavoro internazionale per evitare problemi normativi.
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