Distacco di lavoratori nell’appalto: requisiti e rischi

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Distacco di lavoratori nell’appalto: requisiti e rischi

Come società in appalto in un cantiere, non riesco a svolgere le attività previste con i miei soli dipendenti. Posso chiedere ad un’altra azienda di darmi in distacco dei lavoratori da utilizzare nell’appalto?

È possibile utilizzare lavoratori distaccati da un’altra impresa nell’ambito di un appalto, ma solo se il distacco presenta tutti i requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e se tale modalità è prevista nel contratto di appalto. In caso contrario, l’operazione rischia di essere qualificata come somministrazione illecita di manodopera, con conseguenze sanzionatorie particolarmente rilevanti.

Occorre, infatti, prestare molta attenzione alla struttura dell’operazione. Se l’altra azienda si limita a mettere a disposizione i propri lavoratori affinché operino stabilmente nell’appalto sotto la direzione dell’impresa appaltatrice, senza un proprio interesse al distacco (non di natura economica), non si è più in presenza di un distacco lecito, bensì di una mera fornitura di manodopera.

Affinché il distacco sia legittimo devono sussistere contemporaneamente i seguenti elementi:

  • l’interesse del datore di lavoro distaccante, che deve essere concreto, specifico, attuale e diverso dal semplice corrispettivo economico percepito. L’interesse deve permanere per tutta la durata del distacco;
  • la temporaneità del distacco, anche se la durata può essere significativa purché collegata al permanere dell’interesse del distaccante;
  • la permanenza del rapporto di lavoro con il datore distaccante, che continua a retribuire il lavoratore, versare i contributi ed esercitare il potere disciplinare;
  • l’utilizzo del lavoratore presso il distaccatario limitatamente alle esigenze che giustificano il distacco.

È inoltre opportuno che il distacco sia formalizzato per iscritto, indicando le motivazioni, l’interesse perseguito, la durata e le modalità di svolgimento della prestazione.

Il rischio diventa elevato quando:

  • il presunto distaccante non ha alcun interesse proprio all’operazione;
  • il personale viene inviato esclusivamente perché l’appaltatore ha bisogno di manodopera;
  • i lavoratori vengono inseriti nell’organizzazione dell’appaltatore e ricevono da quest’ultimo tutte le direttive operative;
  • il distaccante si limita, di fatto, a fatturare il costo del personale.

In tali casi gli organi ispettivi potrebbero riqualificare il rapporto come somministrazione abusiva o illecita di lavoratori, in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003.

Qualora venga accertata una somministrazione illecita:

  • il somministratore e l’utilizzatore sono soggetti alle sanzioni penali previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024;
  • il lavoratore può chiedere al giudice la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della prestazione lavorativa;

possono inoltre emergere ulteriori conseguenze in materia contributiva, assicurativa e retributiva, oltre alle responsabilità solidali già previste dalla disciplina degli appalti.

Distacco e appalto restano fattispecie distinte

L’appalto presuppone che l’appaltatore conservi l’organizzazione dei mezzi necessari, l’esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori impiegati e l’assunzione del rischio d’impresa. Il distacco, invece, modifica temporaneamente le modalità di esecuzione della prestazione senza determinare la nascita di un nuovo rapporto di lavoro con il distaccatario. L’impiego di personale distaccato non può quindi alterare l’autonomia organizzativa che deve caratterizzare l’appalto genuino.

Interesse del distaccante e rimborso dei costi

L’interesse del distaccante può avere natura tecnica, produttiva, organizzativa o economica, ma non può coincidere con il solo corrispettivo ottenuto per la fornitura di personale. Deve risultare specifico, concreto e persistente per tutta la durata del distacco. Il semplice rimborso dei costi retributivi e contributivi sostenuti dal distaccante non esclude, di per sé, la genuinità dell’operazione: assume rilievo la funzione complessiva concretamente perseguita dalle imprese.

Il regime sanzionatorio vigente

Il D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, ha ripristinato dal 2 marzo 2024 la rilevanza penale dell’appalto e del distacco illeciti. Per le pene pecuniarie proporzionali previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, la disciplina vigente stabilisce un importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 60.000 euro.

Sicurezza dei lavoratori distaccati nel cantiere

In materia di salute e sicurezza, l’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 pone a carico del distaccatario gli obblighi di prevenzione e protezione, mentre il distaccante conserva l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi alle mansioni oggetto del distacco. Restano applicabili le ulteriori disposizioni previste per i cantieri temporanei o mobili, secondo i ruoli ricoperti dalle imprese coinvolte.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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