Dimissioni per fatti concludenti: quando l’assenza è ingiustificata

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Dimissioni per fatti concludenti: quando l’assenza è ingiustificata

Ho una lavoratrice che da alcuni giorni non si presenta a lavoro. Posso attivare la procedura delle dimissioni per fatti concludenti?

In caso di assenza prolungata ingiustificata da parte di una lavoratrice, è possibile valutare l’attivazione della procedura di dimissioni per fatti concludenti prevista dall’articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 151/2015. Tuttavia, prima di procedere, è necessario effettuare alcune verifiche preliminari:

  • valutare il comportamento della lavoratrice come disinteresse a rendere la prestazione lavorativa;
  • accertarmi di non aver ricevuto comunicazioni dalla lavoratrice che attengano all’assenza in atto. Indipendentemente dalla valutazione sulla tipologia di assenza;
  • contare i giorni di calendario dal primo giorno di assenza ingiustificata della lavoratrice. L’attivazione della procedura potrà avvenire al superamento di almeno 15 giorni di calendario di assenza continuata;

Attenzione ai casi di maternità

Ricordo che la procedura di dimissioni per fatti concludenti non può essere applicata nei confronti di lavoratrici protette dalla normativa sulla maternità (art. 55 del Decreto Legislativo n. 151/2001), ovvero:

  • durante il periodo di gravidanza;
  • nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o affidato;
  • nei primi tre anni decorrenti dalla comunicazione dell’incontro o dell’abbinamento nel caso di adozione internazionale.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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