Ho un contratto a termine con un lavoratore altamente specializzato, che scade il 31 ottobre. Posso, alla scadenza, riprenderlo come co.co.co.?

Ho un contratto a termine con un lavoratore altamente specializzato, che scade il 31 ottobre. Posso, alla scadenza, riprenderlo come co.co.co.?

Sono molto dubbioso sulla stipula di un contratto co.co.co. immediatamente dopo un contratto subordinato, per quanto a termine. Soprattutto in questo periodo, ove molte aziende stanno cercando l’alternativa al rapporto a tempo determinato che non sia la trasformazione a tempo indeterminato.

L’eventuale costituzione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto possibile nella forma, lascia margini al contenzioso. Ciò in quanto le attività oggi svolte con un rapporto da dipendente, domani verranno svolte formalmente da un lavoratore autonomo. Esiste effettivamente una piena autonomia gestionale nelle attività che svolgerà il soggetto dal 1° novembre? Oppure può essere considerato un mero escamotage per bypassare le nuove regole sul contratto a tempo determinato?

Dal sito dell’INPS:

[…] I requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa sono quindi:

  • l’autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente;
  • il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore; esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all’interno delle pattuizioni convenute;
  • la prevalente personalità della prestazione;
  • la continuità che va ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell’attività lavorativa, quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale (v. Lavoro autonomo occasionale);
  • il contenuto artistico-professionale dell’attività (fino al 31/12/2000): questo requisito, presente nella vecchia stesura dell’art. 49,c. 2, lett. a del TUIR, è stato abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 34 della L. 342/2000; pertanto da tale data anche le attività manuali e operative possono essere oggetto di rapporti di co.co.co. , purché il rapporto lavorativo conservi il suo carattere autonomo e sussistano quindi tutti gli altri requisiti tipici della categoria;
  • la non attrazione dell’attività lavorativa nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente;
  • la retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita […]

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 549 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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2 Commenti

  1. dadi
    Ottobre 03, 17:46

    E’ possibile rinnovare un cococo con lo stesso collaboratore e per la stessa attività al termine del primo cococo?

    • Roberto
      Ottobre 05, 14:49

      E’ possibile qualora non si siano realizzati tutti gli obiettivi previsti nel precedente contratto di collaborazione. L’importante è che, oggettivamente, ciò sia verificabile e venga evidenziato nel nuovo contratto di collaborazione. Contratto che dovrà possedere i requisiti gestionali prescritti per le collaborazioni coordinate e continuative e che ho sinteticamente riportato in questa pagina.

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