Posso inviare in distacco un tirocinante?

Posso inviare in distacco un tirocinante?

Il tirocinio deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla convenzione e dal relativo piano formativo. L’eventuale invio del tirocinante presso un’altra azienda deve essere previsto dai documenti suindicati, deve avvenire per brevissimi periodi ed il tirocinante deve essere accompagnato dal proprio tutor.

Il Ministero del Lavoro è intervenuto sull’argomento, dando indicazioni sulle modalità di distacco di un apprendista (anch’esso contratto a contenuto formativo) che, a differenza del tirocinio, è anche a contenuto lavorativo.

Il Ministero fa presente che anche durante il periodo di distacco “l’azienda deve garantire il regolare adempimento dell’obbligo di formazione, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor, il quale deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica disciplina regionale e/o collettiva.

Pertanto, anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la presenza del tutor, verificando puntualmente l’effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione.”.

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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