Il limite dei 30 giorni di prestazione di lavoro è previsto quando si parla di Lavoro autonomo occasionale?

Il limite dei 30 giorni di prestazione di lavoro è previsto quando si parla di Lavoro autonomo occasionale?

Lavoro autonomo occasionale: mi sono appuntata che non è più in vigore il rispetto del limite dei 30 giorni di prestazione di lavoro. È corretto oppure ho capito male? Nel caso in cui fosse corretto, esiste un riferimento normativo dal quale si evince che la prestazione può superare i 30 giorni?

Il limite dei 30 giorni era previsto per i mini co.co.co., disciplinati dall’articolo 61 del DLvo 276/2003, abrogato dal DLvo 81/2015.

Per quanto non esista più un limite legale di durata all’utilizzo di questa forma contrattuale, è il caso di evidenziare, nell’effettuazione della prestazione, una sua sporadicità, proprio per renderlo congruo rispetto alla fattispecie giuridica: “Lavoro autonomo occasionale“.

Per maggiori informazioni di seguito un estratto del DLvo 50/2017:

ART. 54-bis
Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale  

Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro (215).

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 501 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →