Contributo esonerativo disabili: importo e casi previsti

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Contributo esonerativo disabili: importo e casi previsti

Qual è il contributo esonerativo alla quota disabili che un’azienda deve pagare in presenza di particolari condizioni dell’attività?

L’importo del contributo esonerativo è di 39,21 euro per ciascun lavoratore con disabilità non assunto. Ricordo che tale importo, in virtù di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 100 del 3 agosto 2026, verrà aumentato a 44,32 euro dal primo gennaio 2026.

È importante precisare che il contributo non riguarda indistintamente tutte le aziende soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/1999. Il versamento interessa, in particolare, due situazioni:

  • Ammessi all’esonero parziale

Si tratta dei datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, a causa delle particolari condizioni dell’attività svolta, non possono occupare l’intera percentuale di lavoratori con disabilità prevista dalla quota di riserva. Tali soggetti possono richiedere un esonero parziale dall’obbligo di assunzione e, per la quota oggetto di esonero, sono tenuti a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili il contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

  • Con lavorazioni caratterizzate da un elevato rischio INAIL

Sono i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano personale addetto a lavorazioni per le quali è previsto un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

I due istituti di esonero

La Legge n. 68/1999 prevede due diverse ipotesi. L’esonero parziale può essere richiesto dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della propria attività, non possono occupare l’intera quota di riserva. Per le lavorazioni con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, invece, i datori di lavoro possono autocertificare l’esonero limitatamente agli addetti impiegati in quelle lavorazioni. Per entrambe le ipotesi è previsto un contributo per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Le due procedure prevedono anche destinazioni diverse: il contributo per l’esonero parziale è versato al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità; quello per l’esonero autocertificato è versato al Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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