Contratto part-time senza collocazione temporale: cosa prevede la legge

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Contratto part-time senza collocazione temporale: cosa prevede la legge

Cosa succede in caso di ricorso di un dipendente a part-time al quale non è stata prevista, nel contratto individuale di lavoro, la collocazione temporale delle ore?

Il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto della:

  1. responsabilità familiare del lavoratore interessato,
  2. necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa,
  3. delle esigenze del datore di lavoro.

Per il periodo antecedente alla sentenza il lavoratore avrà diritto alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese ed a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

L’indicazione della collocazione temporale

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve indicare per iscritto la durata della prestazione e la collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. In caso di organizzazione su turni, l’indicazione può avvenire anche mediante il rinvio a turni programmati articolati su fasce orarie prestabilite

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Le conseguenze della mancata indicazione

La disciplina distingue l’omissione della durata della prestazione dalla mancata indicazione della sola collocazione temporale. Nel primo caso, su domanda del lavoratore, può essere dichiarata la sussistenza di un rapporto a tempo pieno a partire dalla pronuncia giudiziale. Se, invece, la durata è indicata ma manca la distribuzione temporale dell’orario, il giudice determina le modalità di svolgimento della prestazione a tempo parziale, valutando le esigenze familiari e reddituali del lavoratore insieme a quelle organizzative del datore di lavoro.

Per il periodo precedente alla pronuncia, il lavoratore ha diritto, oltre alla retribuzione relativa alle prestazioni effettivamente svolte, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. La quantificazione di tale importo è rimessa alla valutazione giudiziale del caso concreto.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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