Contratto a termine per sostituzione: contributo addizionale
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Anche in caso di contratto a termine per motivi sostitutivi va pagata la contribuzione aggiuntiva?
La risposta è: no.
Qualora la causale che porta a stipulare un contratto a tempo determinato sia quella “sostitutiva”, e cioè sostituire un lavoratore/trice assente con il diritto alla conservazione del posto di lavoro, non dovrà essere corrisposto il contributo maggiorato dell’1,4% ed il contributo addizionale dello 0,5% in caso di rinnovo.
Ricordo, inoltre, che il contratto non verrà computato nella percentuale massima dei contratti a termine che un’azienda può stipulare contemporaneamente cd. limite massimo.
La disciplina prevede, sotto il profilo contributivo e quantitativo, un regime di favore rispetto ai contratti a termine ordinari, purché la causale sia effettiva, specifica e correttamente documentata.
Ciò che prevede la normativa
L’articolo 2, comma 28, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto un contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
Lo stesso impianto normativo, come modificato nel tempo, prevede un ulteriore incremento dello 0,5% per ciascun rinnovo del contratto a termine.
Tuttavia, la disposizione stabilisce espressamente che il contributo addizionale non è dovuto nei casi di assunzione a termine in sostituzione di lavoratori assenti. L’esclusione opera sia con riferimento all’aliquota dell’1,4% sia con riferimento all’eventuale maggiorazione dello 0,5% in caso di rinnovo.
Sotto il profilo quantitativo, l’articolo 23 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce il limite percentuale dei contratti a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in forza presso il datore di lavoro. La medesima norma esclude dal computo, tra gli altri, i contratti stipulati per ragioni sostitutive.
Ne consegue che il contratto a termine stipulato per sostituire un lavoratore con diritto alla conservazione del posto:
- non è soggetto al contributo addizionale dell’1,4%;
- non sconta l’aumento dello 0,5% in caso di rinnovo;
- non rientra nel limite percentuale dei contratti a termine.
Chiarimenti interpretativi
L’INPS, con proprie circolari attuative in materia di contribuzione sui contratti a termine, ha ribadito che l’esclusione contributiva opera esclusivamente in presenza di una effettiva sostituzione di un lavoratore identificabile, assente con diritto alla conservazione del posto.
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