Contratto a termine per sostituzione: contributo addizionale

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Contratto a termine per sostituzione: contributo addizionale

Anche in caso di contratto a termine per motivi sostitutivi va pagata la contribuzione aggiuntiva?

La risposta è: no.
Qualora la causale che porta a stipulare un contratto a tempo determinato sia quella “sostitutiva”, e cioè sostituire un lavoratore/trice assente con il diritto alla conservazione del posto di lavoro, non dovrà essere corrisposto il contributo maggiorato dell’1,4% ed il contributo addizionale dello 0,5% in caso di rinnovo.
Ricordo, inoltre, che il contratto non verrà computato nella percentuale massima dei contratti a termine che un’azienda può stipulare contemporaneamente cd. limite massimo.

La disciplina prevede, sotto il profilo contributivo e quantitativo, un regime di favore rispetto ai contratti a termine ordinari, purché la causale sia effettiva, specifica e correttamente documentata.

Ciò che prevede la normativa

L’articolo 2, comma 28, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto un contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

Lo stesso impianto normativo, come modificato nel tempo, prevede un ulteriore incremento dello 0,5% per ciascun rinnovo del contratto a termine.

Tuttavia, la disposizione stabilisce espressamente che il contributo addizionale non è dovuto nei casi di assunzione a termine in sostituzione di lavoratori assenti. L’esclusione opera sia con riferimento all’aliquota dell’1,4% sia con riferimento all’eventuale maggiorazione dello 0,5% in caso di rinnovo.

Sotto il profilo quantitativo, l’articolo 23 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce il limite percentuale dei contratti a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in forza presso il datore di lavoro. La medesima norma esclude dal computo, tra gli altri, i contratti stipulati per ragioni sostitutive.

Ne consegue che il contratto a termine stipulato per sostituire un lavoratore con diritto alla conservazione del posto:

  • non è soggetto al contributo addizionale dell’1,4%;
  • non sconta l’aumento dello 0,5% in caso di rinnovo;
  • non rientra nel limite percentuale dei contratti a termine.

Chiarimenti interpretativi

L’INPS, con proprie circolari attuative in materia di contribuzione sui contratti a termine, ha ribadito che l’esclusione contributiva opera esclusivamente in presenza di una effettiva sostituzione di un lavoratore identificabile, assente con diritto alla conservazione del posto.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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