Congedo parentale residenti all’estero: novità INPS
Con il Messaggio INPS n. 1214 del 7 aprile 2026, l’Istituto fornisce importanti chiarimenti sulla gestione delle domande di congedo parentale e congedo di paternità obbligatorio presentate dai lavoratori residenti all’estero, destinatari di prestazioni erogate a pagamento diretto INPS.
Le indicazioni risultano particolarmente rilevanti per consulenti, patronati e professionisti che assistono lavoratori italiani o iscritti alla previdenza italiana operanti fuori dal territorio nazionale, introducendo nuove modalità organizzative e una fase di gestione transitoria.
Nuovo criterio di competenza basato sullo Stato di residenza
La principale innovazione riguarda il criterio di assegnazione delle pratiche.
Le domande di congedo non sono più attribuite in base alla sede territoriale del datore di lavoro, ma vengono ora assegnate secondo lo Stato estero di residenza del lavoratore richiedente.
In base a tale criterio, le istanze vengono instradate a specifiche Sedi Polo INPS, individuate attraverso una tabella allegata al messaggio. Il modello organizzativo, pur rappresentando un cambio operativo rilevante, si inserisce in una logica di continuità con quanto già previsto per la gestione dei certificati telematici di gravidanza.
La tabella (Allegato n. 1) associa ciascun Paese estero a una sede competente: ad esempio Francia–Collegno, Germania–Catanzaro, Regno Unito–Napoli, Stati Uniti–Palermo, Svizzera–Bergamo. Per gli Stati non espressamente indicati, la competenza resta attribuita alla sede di Perugia.
Di particolare interesse il caso dell’Albania, per la quale è prevista una gestione differenziata nel tempo:
fino al 31 maggio 2026: competenza della sede di Perugia;
dal 1° giugno 2026: competenza della sede di Lecce.
Questo elemento impone un’attenzione specifica alla data di presentazione della domanda.
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Fase transitoria e presentazione delle domande via PEC
In attesa del completo adeguamento delle procedure telematiche, il Messaggio INPS introduce una fase transitoria.
Durante tale periodo, le domande di congedo parentale e di paternità obbligatorio da parte dei lavoratori residenti all’estero non possono essere gestite esclusivamente in modalità telematica. È quindi prevista la possibilità di presentazione in forma cartacea, con successivo invio tramite posta elettronica certificata (PEC).
Le istanze devono essere indirizzate direttamente alla Sede Polo territoriale competente, individuata sulla base dello Stato di residenza del lavoratore, secondo la tabella allegata al messaggio.
Questa fase transitoria richiede un coordinamento accurato tra lavoratori, intermediari e sedi INPS, al fine di evitare ritardi o errori nell’istruttoria delle domande.
Fonte: INPS
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