Conciliazione all’Ispettorato: perché è un titolo esecutivo
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Ho letto che la conciliazione dinanzi alla Commissione di conciliazione dell’ispettorato del lavoro è un titolo esecutivo. Che significa?
Tutte le conciliazioni in materia di lavoro sottoscritte in una delle “sedi protette” previste dall’art. 2113, comma 4, del codice civile – come l’Ispettorato del Lavoro – hanno valore di titolo esecutivo. In altre parole, l’accordo ha una forza giuridica tale da permettere al creditore di agire direttamente per far valere i propri diritti, senza dover avviare un nuovo giudizio per l’accertamento del credito.
Serve comunque l’intervento del giudice?
Sì. Affinché l’accordo possa essere utilizzato per avviare l’esecuzione (es. pignoramento), è necessario un decreto del giudice, che – su istanza di una delle parti – dichiara esecutivo l’accordo. Questo passaggio è previsto dall’articolo 474 del Codice di procedura civile, che individua quali atti possono costituire titolo per l’azione esecutiva.
A cosa serve tutto ciò?
L’accordo sottoscritto in sede protetta diventa quindi lo strumento giuridico per dare attuazione immediata agli impegni assunti, senza ulteriori contenziosi. Se, ad esempio, una parte non rispetta quanto promesso, l’altra può attivare la procedura esecutiva (es. ingiunzione, pignoramento) grazie a questo titolo.
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