Cessione del contratto di lavoro: cosa comporta per il lavoratore?
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Sono dipendente di una società che ha intenzione di cedere il mio contratto ad un’altra società del gruppo, cosa comporta per me?
La cessione del contratto di lavoro è un istituto disciplinato dall’articolo 1406 del Codice Civile, che consente a una parte (in questo caso, il datore di lavoro cedente) di trasferire a un terzo (il cessionario) il contratto in essere con il lavoratore, purché quest’ultimo presti il proprio consenso.
A differenza del trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda regolato dall’art. 2112 del Codice Civile – che opera automaticamente e non richiede il consenso del lavoratore – la cessione del singolo contratto di lavoro non può avvenire unilateralmente. È necessario, infatti, che il dipendente accetti espressamente il passaggio, poiché il datore di lavoro è parte integrante del rapporto e non può essere sostituito senza il suo accordo.
Effetti per il lavoratore
Con la cessione, il rapporto di lavoro non si interrompe, ma prosegue senza soluzione di continuità con il nuovo datore di lavoro.
Il cessionario subentra nella medesima posizione giuridica del precedente datore, assumendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto:
- anzianità di servizio;
- livello di inquadramento e mansioni;
- retribuzione e condizioni economiche;
- diritti maturati (ferie, TFR, permessi, ecc.).
Per il lavoratore, quindi, non cambia nulla sul piano contrattuale e retributivo: il rapporto prosegue come se non vi fosse stata alcuna interruzione.
Questa garanzia è particolarmente importante nei trasferimenti infragruppo, dove la finalità dell’operazione è spesso organizzativa (razionalizzazione, accentramento di funzioni, esternalizzazione di servizi) e non deve penalizzare il personale coinvolto.
Responsabilità tra cedente e cessionario
L’articolo 1408 c.c. stabilisce che il cedente non è liberato dagli obblighi derivanti dal contratto se il creditore (in questo caso, il lavoratore) non ha espressamente acconsentito alla sua sostituzione.
In pratica, ciò significa che cedente e cessionario sono responsabili in solido per tutti i crediti maturati fino al momento della cessione (stipendio, ferie, TFR, ecc.).
Il lavoratore, pertanto, può agire indifferentemente nei confronti di entrambe le società per ottenere il pagamento di quanto dovutogli fino a quella data.
Differenza con il trasferimento d’azienda
È utile distinguere la cessione individuale del contratto di lavoro dal trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda:
- nel trasferimento d’azienda il subentro del nuovo datore avviene automaticamente per legge (art. 2112 c.c.), senza necessità del consenso del lavoratore;
- nella cessione del contratto individuale, invece, il consenso del dipendente è condizione essenziale per la validità dell’operazione.
Prima di firmare il consenso, è comunque opportuno che il lavoratore verifichi le garanzie contrattuali e retributive offerte dalla nuova società, assicurandosi che l’operazione non comporti un peggioramento delle proprie tutele.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.



Contratti a tempo determinato: cambia la scadenza delle causali
Differenza tra appalto e distacco: cosa cambia nel rapporto di lavoro
Le integrazioni salariali per eccessivo calore
Generazione Vincente torna alla Fiera Progress 2025 di Lanciano

0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!