Aspettativa per cariche elettive: effetti sul rapporto di lavoro
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Un dipendente che è stato recentemente eletto Consigliere Regionale della Regione XX, cosa succede al rapporto di lavoro?
L’elezione di un lavoratore a una carica pubblica elettiva, come quella di Consigliere Regionale, incide direttamente sul rapporto di lavoro in essere. La disciplina applicabile è finalizzata a garantire l’esercizio del mandato elettivo, salvaguardando al contempo la continuità del rapporto di lavoro e gli equilibri organizzativi dell’impresa.
Ciò che prevede la normativa
Il lavoratore che è chiamato a ricoprire un incarico pubblico elettivo ha diritto a richiedere l’aspettativa prevista dall’art. 31, della legge 300/1970.
Tale aspettativa non è retribuita, quindi il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere la retribuzione e la relativa contribuzione, per tutto il periodo di assenza del lavoratore. Quest’ultimo può fare domanda all’INPS per l’accredito dei contributi figurativi. Su questo aspetto il datore di lavoro non anticipa né integra nulla.
Il datore di lavoro, dal canto suo non può imporre l’aspettativa ex art. 31 se il lavoratore non la richiede. È comunque legittimo e prudente invitare il dipendente a valutare l’accesso all’aspettativa, motivando, per iscritto, tale invito.
La norma riconosce quindi un diritto potestativo in capo al lavoratore, con effetti sospensivi sul rapporto di lavoro, senza obblighi economici o contributivi per il datore di lavoro.
Orientamenti ministeriali e giurisprudenziali
La disciplina dell’aspettativa per incarichi pubblici elettivi è costruita sul principio della volontarietà. L’attivazione dell’istituto non è automatica e non può essere disposta unilateralmente dal datore di lavoro.
La giurisprudenza ha costantemente valorizzato la natura facoltativa e rimessa alla scelta del lavoratore dell’aspettativa ex art. 31 dello Statuto dei Lavoratori, escludendo qualsiasi forma di imposizione datoriale, anche in presenza di esigenze organizzative rilevanti.
In caso di elezione a Consigliere Regionale, il lavoratore ha diritto a richiedere l’aspettativa non retribuita ex art. 31 della legge n. 300/1970, con sospensione della retribuzione e della contribuzione, salvo accredito figurativo INPS su richiesta dell’interessato.
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