Aree di crisi complessa: le indicazioni del ministero del lavoro

L'editoriale di Eufranio Massi

Aree di crisi complessa: le indicazioni del ministero del lavoro

Il quadro di riferimento amministrativo

Con la circolare n. 3 del 10 febbraio 2026 il Ministero del Lavoro ha dettato alcune disposizioni operative circa gli interventi di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori operanti in aree di crisi industriale complessa, già  previsti dall’art. 44, comma 11-bis, del D.L.vo n. 148/2015, rispetto ai quali la legge n. 199/2025 al comma 165 dell’art. 1, ha introdotto alcune novità come quella che accentra le risorse al Dicastero del Lavoro e non le ripartisce più alle singole Regioni interessate. Con tale operazione, ricorda la nota ministeriale, non sarà più necessario individuare la sussistenza delle risorse impegnate nei singoli ambiti regionali, ma sarà sufficiente verificare la capienza della dotazione finanziaria complessiva, ubicata presso il Ministero del Lavoro.

Mobilità in deroga e apprendistato professionalizzante

Prima di entrare nel merito della norma e dei chiarimenti amministrativi, oltremodo precisi, offerti dalla Direzione Generale per gli Ammortizzatori Sociali, mi preme sottolineare come, attraverso un emendamento presentato alla Camera al c.d. “Decreto Milleproroghe”, in conversione entro il prossimo 1° febbraio, sia stata reintrodotta, nelle aree interessate, la “mobilità in deroga” finalizzata a fornire un sostegno ai lavoratori, comunque, espulsi dai processi produttivi. Tale beneficio potrebbe consentire anche una più facile ricollocazione degli aventi diritto, atteso che l’art. 47, comma 4, del D.L.vo n. 81/2015, consente l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale anche ai lavoratori in mobilità, fruitori dello specifico trattamento.

Ma, andiamo con ordine.

Proroga degli interventi e risorse finanziarie

Con i commi 165 e 166 dell’art. 1, vengono prorogati interventi di integrazione salariale riguardanti la casistica individuata dall’art. 44, comma 11-bis, del D.L.vo n. 148/2015. Vengono, altresì, stanziati ulteriori 100 milioni di euro tratti dal Fondo per l’occupazione rispetto ai quali viene affidato all’INPS il controllo del rispetto dei limiti finanziari, riscontrandone l’andamento al Ministero del Lavoro con cadenza semestrale.

L’articolo 44-bis prevede che, previo accordo stipulato in sede governativa, possano essere concessi trattamenti integrativi salariali straordinari, in deroga ai limiti massimi previsti dagli articoli 4 e 22 del D.L.vo n. 148/2015, per un massimo di 12 mesi in favore di imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa.

Nell’accordo stipulato, al quale concorrono anche le organizzazioni sindacali, l’impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione interessata e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Nozione di aree di crisi industriale complessa

Ma cosa si intende per aree di crisi industriali complesse?

Sono territori, presenti in diverse Regioni del nostro Paese, che, negli anni trascorsi, sono stati individuati con più D.M. del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Si tratta di aree soggette a recessione economica e a perdita di posti di lavoro di una certa rilevanza e con un impatto significativo sulla politica industriale nazionale: lo stato di crisi non può essere risolto con i soli strumenti a disposizione degli Enti territoriali regionali. La crisi può essere stata determinata sia da imprese medio-grandi con effetti sull’indotto che dalle difficoltà di uno specifico settore industriale che presenta una elevata specializzazione sul territorio.

Presentazione dell’istanza e competenza amministrativa

Dopo la sottoscrizione dell’accordo, il datore di lavoro (“rectius” il referente aziendale) deve inviare l’istanza compilando un modulo scaricabile dal sito ministeriale: la circolare n. 3 indica, nella Divisione III della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, il soggetto destinatario.

La domanda non è vincolata ai termini stretti (7 giorni dall’accordo previsti dall’art. 25, comma 1, del D.L.vo n. 148/2015): essa deve essere inviata entro un termine congruo e, comunque, non oltre 30 giorni con alcuni allegati quali:

  • La relazione tecnica ove si dichiara di non poter procedere con altro ammortizzatore, in riferimento a ciascuna causale indicata nell’art. 21 del D.L.vo n. 148/2015 (riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà) a causa del completo utilizzo dei periodi massimi. Nella relazione vanno dettagliate sia le ragioni del ricorso, che i costi delle misure richieste, il numero dei lavoratori interessati, alla luce sia delle rotazioni che dei periodi di ordinaria attività. La quantificazione va operata secondo i parametri già fissati dall’INPS;
  • Il piano di recupero occupazionale ove l’impresa prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordate con la Regione e finalizzati alla rioccupazione o alla riqualificazione dei lavoratori., con le tempistiche e gli strumenti di monitoraggio delle azioni intraprese,
  • Il verbale di accordo stipulato presso la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministeri. La nota ministeriale ricorda che alla luce della peculiarità di tali trattamenti integrativi, si deroga sia ai termini previsti per la consultazione sindacale, che a quelli del procedimento, in generale, disciplinati dagli articoli 24 e 25 del D.L.vo n. 148/2015;
  • Il verbale di accordo regionale relativo alle misure di politica attiva concordate con la Regione e riportate nel piano di recupero occupazionale;
  • L’elenco nominativo dei lavoratori con l’indicazione della percentuale oraria di sospensione riferita ad ogni singolo dipendente: il tutto in formato Excel;
  • Informativa sulla privacy e sul consenso al trattamento dei dati.

Anticipazione del trattamento e verifica ispettiva

Nel caso in cui l’impresa sia in crisi e non possa procedere all’anticipazione del trattamento, sarà l’Ispettorato del Lavoro, competente per territorio, al quale va indirizzata copia dell’istanza, a verificare lo stato di difficoltà finanziaria seguendo le procedure già indicate dalla Direzione Generale, secondo la previsione dell’art. 7 del D.L.vo n. 148/2015 ed a riferirne, sollecitamente, a quest’ultima.

Esonero dal contributo addizionale

Con il comma 166, viene prorogato fino al 31 dicembre 2026, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale relativamente alle unità produttive situate nelle aree di crisi industriale complessa, già previsto, lo scorso anno, dall’art. 6 del D.L. n. 92/2025: il tutto, per un periodo massimo di 12 mesi, ha un costo che viene, complessivamente, valutato in 6.5 milioni di euro.

Ricordo, per completezza di informazione, che il contributo addizionale previsto dall’art. 5 del D.L.vo n. 148/2015, risulta essere così modulato:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate (e non sulla integrazione salariale anticipata), relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti attraverso anche più interventi fino ad un massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre le 52 settimane, sino ad un massimo di 104 in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

L’esonero non spetta e se già fruito, viene sospeso, nel caso in cui il datore di lavoro attivi, durante l’integrazione salariale straordinaria, una procedura collettiva di riduzione di personale, ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991. Tale disposizione, contenuta nel comma 2 dell’art. 6, del D.L.vo n. 92/2025, non riguarda le riduzioni di personale che si siano, nel frattempo, concretizzate, con dimissioni volontarie, risoluzioni consensuali o licenziamenti individuali che, comunque, per essere definiti come tali, non possono superare il numero di 4 in 120 giorni.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 414 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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