Apprendistato dopo un precedente lavoro: quando è possibile
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
È possibile avviare un rapporto di apprendistato con un ragazzo che ha avuto già precedenti rapporti di lavoro con mansioni analoghe a quelle che dovrà fare durante l’apprendistato?
Sì, è possibile avviare un rapporto di apprendistato anche con un giovane che abbia già svolto in precedenza mansioni analoghe o simili a quelle previste nel nuovo contratto, purché siano rispettate determinate condizioni.
L’obiettivo dell’istituto resta quello di garantire al lavoratore un percorso formativo effettivo, finalizzato all’acquisizione di competenze nuove o più approfondite rispetto a quelle già possedute.
Condizioni per l’attivazione del nuovo apprendistato
La possibilità di stipulare un nuovo contratto di apprendistato dopo un precedente rapporto di lavoro dipende principalmente da due elementi:
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Durata del rapporto precedente
Il rapporto di lavoro svolto in precedenza deve aver avuto una durata inferiore alla metà di quella prevista dal CCNL applicato per la medesima qualifica in apprendistato.
Questo criterio consente di escludere i casi in cui il lavoratore abbia già maturato una piena esperienza professionale, evitando l’uso improprio dell’apprendistato per mansioni già consolidate. -
Presenza di un piano formativo effettivo e qualificante
Il nuovo contratto deve prevedere un percorso formativo strutturato, contenuto nel piano formativo individuale (PFI), che miri ad arricchire le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali del lavoratore.
In sostanza, l’apprendistato deve offrire un valore aggiunto formativo, non una semplice ripetizione delle attività già svolte in passato.
Finalità del vincolo
La ratio di queste regole è garantire che l’apprendistato resti un contratto a contenuto formativo e non venga utilizzato come uno strumento di semplice flessibilità occupazionale.
L’esperienza lavorativa pregressa non è di per sé un ostacolo, ma diventa irrilevante se il nuovo percorso prevede un arricchimento professionale concreto e coerente con il livello di inquadramento previsto dal contratto.
Chiarimenti del Ministero del Lavoro
Le indicazioni operative sono state fornite in più occasioni dal Ministero del Lavoro, che ha confermato questa interpretazione attraverso i seguenti atti amministrativi:
- Interpello n. 8/2007, che ha riconosciuto la possibilità di instaurare un nuovo apprendistato purché vi sia effettiva formazione;
- Circolare n. 38/2010, che ha precisato il limite temporale della metà della durata massima prevista dal CCNL;
- Circolare n. 5/2013, che ha ribadito la centralità del piano formativo e la necessità di una reale crescita professionale del lavoratore.
Tali chiarimenti hanno consolidato la prassi amministrativa secondo cui la valutazione dell’ammissibilità del contratto di apprendistato deve sempre basarsi sulla componente formativa e non sulla sola analogia delle mansioni.
In sintesi, un’azienda può attivare un contratto di apprendistato con un giovane che abbia già avuto esperienze lavorative simili, a condizione che:
- il rapporto precedente sia durato meno della metà della durata prevista dal contratto collettivo per l’apprendistato;
- il nuovo contratto includa un percorso formativo individuale effettivo e qualificante.
In presenza di queste condizioni, il rapporto di apprendistato è pienamente legittimo e conforme agli orientamenti del Ministero del Lavoro.
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