Appalto cessato: chi paga l’indennità sostitutiva del preavviso?

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Appalto cessato: chi paga l’indennità sostitutiva del preavviso?

Il mio datore di lavoro mi ha licenziato in quanto è finito l’appalto. Mi ha licenziato senza preavviso e non mi ha pagato l’indennità di mancato preavviso. Posso chiedere l’indennità alla ditta per la quale lavoravo in appalto?

Nel caso prospettato, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, conseguente alla cessazione di un appalto di opere o servizi, non prescinde dal fornire un preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore ovvero la relativa indennità sostitutiva, prevista dal secondo comma dell’articolo 2118 c.c.

Qualora ciò non avvenga, il lavoratore, nel caso in cui non sia stato assunto dall’impresa appaltatrice subentrante, può richiedere alla società committente il pagamento dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso, in quanto responsabile solidalmente con l’impresa appaltatrice. Ciò in considerazione della natura retributiva dell’indennità che costituisce corrispettivo della mancata prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 23716 del 21 luglio 2026).

Il preavviso nel licenziamento per cessazione dell’appalto

L’articolo 2118 del Codice civile disciplina il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato e prevede, in mancanza di preavviso, il pagamento di un’indennità equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La sua durata è regolata dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.

La responsabilità solidale della committente

Nell’appalto, l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 prevede, entro i limiti stabiliti dalla norma, la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore per i trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto. La sentenza n. 23716 del 21 luglio 2026 ha ricondotto a questa garanzia anche l’indennità sostitutiva del preavviso, riconoscendole natura retributiva.

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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