NASpI anticipata per attività autonoma: il chiarimento INPS
Anticipazione NASpI. Chiarimento dell'INPS in merito alla possibilità di richiedere l'indennità NASpI anticipata per l'avvio di un'attività d'impresa autonoma.
NASpI anticipata per l’avvio di un’attività d’impresa
Anticipazione NASPI. L’articolo 8 del d.Lgs 4/3/2015 prevede che il lavoratore percettore dell’indennità NASpI, possa richiedere la liquidazione anticipata (in un’unica soluzione) per l’avvio di un’impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Posizioni individuate per accogliere la domanda di disoccupazione anticipata
- attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
- attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa (il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio);
- costituzione di società unipersonale (Srl, Srls e SpA) caratterizzata dalla presenza di un unico socio.
- società di persone (S.n.C o S.a.S);
- società di capitali (Srl).
Resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità. La partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa
Il chiarimento dell’INPS
Il 13 dicembre 2019, l’INPS ha emanato il messaggio n. 4658 attraverso il quale chiarisce la disciplina della NASpI per l’avvio di un’attività autonoma. L’articolo 8 del d.Lgs 2015 prevede la restituzione NASpI anticipata solo nel caso in cui il soggetto si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell’indennità. Non è prevista invece la restituzione della NASpI nel caso in cui il soggetto si rioccupi con un rapporto di lavoro parasubordinato.
Il caso della doppia tutela sui rapporti di collaborazione
Se il rapporto di collaborazione dovesse cessare durante il periodo teorico di spettanza della NASpI, (già percepita dal soggetto in forma anticipata in unica soluzione), potrebbe capitare che il lavoratore possa presentare domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL. In tal caso, il soggetto interessato potrebbe ricevere per lo stesso periodo una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria, in ragione della sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI in forma anticipata e DIS-COLL).
La posizione dell’INPS sulla doppia tutela
L’INPS chiarisce che nel periodo teorico di spettanza di una NASpI (già erogata in forma anticipata), qualora dovesse terminare un rapporto di collaborazione, il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL solo in un caso. Qualora ne ricorrano tutti i requisiti infatti, la DIS-COLL in questo caso può essere riconosciuta per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza della NASpI. Se il rapporto di collaborazione invece dovesse cessare alla fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la DIS-COLL può essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza. In questo caso infatti non c’è sovrapposizione tra NASpI anticipata e DIS-COLL.
Scarica il messaggio completo dell’INPS
Fonte: INPS e Dottrinalavoro
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