Affiancamento maternità nel CCNL Gomma Plastica: come gestirlo

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Affiancamento maternità nel CCNL Gomma Plastica: come gestirlo

Possiamo anticipare l’assunzione di una lavoratrice che andrà a sostituire una dipendente che si assenterà per maternità? Applichiamo il CCNL Gomma Plastica.

Rispetto alla previsione generale contenuta nell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità), che consente l’assunzione di una lavoratrice in sostituzione di una dipendente assente per maternità, il CCNL Gomma Plastica introduce una disciplina più specifica.

Il contratto collettivo di categoria prevede, infatti, la possibilità di effettuare un periodo di affiancamento massimo di 2 mesi complessivi, che può essere collocato sia prima che dopo l’assenza della lavoratrice sostituita. L’obiettivo è garantire un passaggio di consegne efficace, permettendo alla lavoratrice in maternità di formare la sostituta o, viceversa, di rientrare gradualmente al lavoro.

Da un punto di vista interpretativo, il limite dei due mesi deve essere considerato complessivo: ciò significa che il tempo di affiancamento prima dell’assenza e quello eventualmente successivo non possono superare, insieme, i due mesi totali.
Pertanto, se la lavoratrice titolare si assenta due mesi prima del parto, la sostituta potrà essere assunta due mesi prima dell’inizio del congedo obbligatorio, ma non sarà possibile estendere il contratto oltre la durata effettiva dell’assenza per maternità.

Dal punto di vista operativo, è importante:

  • indicare nel contratto di lavoro a tempo determinato la causale di sostituzione (indicando nome e qualifica della lavoratrice sostituita);
  • rispettare il termine finale coincidente con la fine dell’assenza della lavoratrice in maternità, salvo eventuale proroga per ferie residue o altri istituti contrattuali;
  • gestire correttamente gli adempimenti amministrativi (comunicazione Unilav e riferimenti nella lettera di assunzione).

In sintesi, l’assunzione anticipata della sostituta è possibile, ma nei limiti temporali e funzionali previsti dal CCNL. Superare il periodo di affiancamento consentito o protrarre il contratto oltre l’assenza della titolare esporrebbe il datore di lavoro a possibili contestazioni in sede ispettiva.

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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