La consulta amplia le tutele per i lavoratori licenziati dalle piccole aziende
L'editoriale di Eufranio Massi
La sentenza n. 174/2026 e il precedente del 2025
La Corte Costituzionale, nella opera di rivisitazione delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori a fronte di recessi illegittimi, con uno sguardo indirizzato, soprattutto, a coloro che si trovano alle dipendenze delle piccole imprese, ha depositato, il 22 ottobre u.s., la sentenza n. 174 con la quale ha eliminato il limite massimo di 6 mensilità, previsto, in via generale, dall’art. 8 della legge n. 604/1966.
Tale decisione segue quella contenuta nella sentenza n. 118/2025 con la quale, intervenendo sull’art. 9, comma 1, del D.L.vo n. 23/2015, per gli assunti a cui, a partire dal 7 maggio 2015, trova applicazione tale norma, aveva eliminato lo stesso limite dei 6 mesi, abrogando le parole “e in ogni caso non può superare le 6 mensilità”. Con tale decisione l’indennità risarcitoria rispetto alla quale il giudice di merito può stabilire l’importo motivando la propria decisione sulla scorta dei criteri individuati dal predetto articolo 8 è, ora, compresa tra 3 e 18 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il quadro delle tutele per i piccoli datori di lavoro
Rispetto al 1966, anno di emanazione della legge n. 604, il mondo del lavoro è cambiato ed il “favor” nei confronti dei piccoli datori di lavoro basato, unicamente, sul requisito dimensionale, non è più sufficiente, atteso che molte aziende, con un numero minimo di dipendenti e, magari, tanti collaboratori occasionali o coordinati e continuativi o che si avvalgono di prestazioni (peraltro, legittime) di lavoratori somministrati (che non rientrano nel computo) o di appalti (più o meno genuini), fatturano milioni di euro.
Di tutto questo, la Consulta è ben consapevole e. in due occasioni, nel 2021 e nel 2023, ha invitato il Parlamento ad intervenire, pena interventi correttivi della stessa che, ovviamente, non si può sostituire alle Camere ma che opera, con i propri mezzi, intervenendo sull’articolato normativo. Ciò è avvenuto sia con la sentenza n. 118/2025 che con la decisione n. 174/2026 che si commenta.
Il perimetro della decisione
La sentenza che ha eliminato dall’art. 8 le ultime parole “se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici dipendenti” interessa, molto da vicino, i piccoli datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, ivi compreso il settore agricolo e, ad oggi, riguarda un ambito, ristretto, atteso che ai lavoratori assunti in regime di “contratto a tutele crescenti” (ossia a partire dal 7 marzo 2015) trova applicazione la tutela, “ridisegnata” dalla sentenza n. 118/2015 (da 3 a 18 mensilità calcolate sull’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR).
L’art. 8 prevedeva, in via generale, una indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità, portate a 10 per i soggetti con una anzianità aziendale superiore ai 10 anni e 14 per i dipendenti con oltre 20 anni di anzianità, se dipendenti da un datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti.
Le ragioni dell’intervento della Consulta
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Livorno che aveva, tra le altre cose, ritenuta la disposizione in contrasto con la Costituzione in relazione ai seguenti articoli:
- 33, commi 1 e 2;
- 4, comma 1;
- 35, comma 1;
- 41, comma 2;
- 117, comma 1, in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea.
Ferma restando la tutela reintegratoria che prescinde dal requisito dimensionale per i licenziamenti di natura discriminatoria (ad esempio, per idee politiche, credo religioso, sesso, ecc.), verbali o nulli (ad esempio, della donna nel periodo di tutela per la maternità, o del lavoratore che ha fruito del congedo obbligatorio per paternità, fino ad un anno dalla nascita del bambino), come previsto dall’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300/1970, la Corte Costituzionale ha motivato la propria decisione sulla base di queste motivazioni che, succintamente, si riassumono:
- Una forbice compresa tra 2,5 e 6 mensilità non consente una personalizzazione del danno subito dal lavoratore, soprattutto nel caso in cui il provvedimento sia fortemente viziato di illegittimità, ledendo sia il principio di uguaglianza tutelato dalla Costituzione che la dignità del prestatore, configurandosi, afferma la Consulta, in una sorta di “liquidazione legale forfetizzata e standardizzata”;
- La sanzione sopra indicata non ha, assolutamente, una funzione deterrente (concetto più volte richiamato dalla Consulta in precedenti sentenze) che ha lo scopo di scoraggiare il datore di lavoro dal ripetere il comportamento illecito;
- Una forbice compresa tra 2,5 e 6 mensilità, se mantenuta, sarebbe stata, molto minore per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 rispetto a quelli, assunti in regime di “contratto a tutele crescenti” ai quali la sentenza n. 118/2025 ha riconosciuto una indennità risarcitoria compresa tra 3 e 18 mensilità.
Gli effetti sulla quantificazione dell’indennità
La Corte, partendo dalla considerazione che i dipendenti in forza presso i piccoli datori di lavoro assunti prima del 7 marzo 2015 hanno una anzianità aziendale, ormai, superiore ai 10 anni, ha ritenuto che, per porre rimedio ai vizi sopra evidenziati, fosse sufficiente eliminare dall’art. 8 le ultime parole dell’unico comma che lo compone, che si riferiscono alle imprese con un organico superiore alle 15 unità, distribuite in più realtà produttive.
Di conseguenza, l’eliminazione del limite dimensionale consente al giudice di quantificare l’indennità risarcitoria con maggiore correttezza sulla scorta dei criteri dettati dall’art. 8 della legge n. 604/1966 e che fanno riferimento al numero dei dipendenti in organico, alle dimensioni dell’impresa, alla anzianità di servizio del lavoratore, al comportamento ed alle condizioni delle parti.
Fase conciliativa e prospettive di riforma
Due considerazioni di carattere generale si rendono necessarie.
La prima riguarda la fase conciliativa che, in genere, avviene prima dell’eventuale ricorso giudiziale, nelle sedi costituite, (commissione provinciale di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, sede sindacale, commissioni di certificazioni presso le sedi provinciali degli ordini dei consulenti del lavoro, sedi delle Università e delle Fondazioni Universitarie abilitate, ecc.): è scomparso il limite massimo delle 6 mensilità ed il lavoratore (o chi lo assiste) potrà chiedere fino a 14 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (ripeto, sto riferendomi agli assunti prima del 7 marzo 2015), in quanto per gli altri assunti dopo valgono le regole fissate dalla sentenza della Consulta n. 118/2025. Ciò significa che, anche in sede conciliativa, se si intende addivenire ad un accordo, sarà necessario pensare ad indennità ben più congrue rispetto al passato.
La seconda è “de iure condendo” e riguarda, ormai, il prossimo Parlamento (è ben difficile che l’attuale abbia tempo per provvedere): credo che sia giunto il momento di formulare una riforma organica delle indennità risarcitorie per le piccole imprese che, partendo dagli inviti pressanti della Corte Costituzionale che non potrà, sempre, sostituirsi al Legislatore operando, come in questo caso, con sentenze “ablative”, individui criteri differenziati che non si basino, unicamente, sul criterio dimensionale.
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