Licenziamento verbale: quando è nullo e quali tutele spettano

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Licenziamento verbale: quando è nullo e quali tutele spettano

Il licenziamento comminato verbalmente dall’azienda è considerato nullo o annullabile?

Il licenziamento intimato verbalmente dal datore di lavoro è nullo per mancanza della forma scritta, e non semplicemente annullabile.

L’art. 2, della Legge n. 604/1966, prescrive la forma scritta a pena di inefficacia del recesso. La giurisprudenza utilizza anche le espressioni nullità o inesistenza giuridica, rapportandolo ad un licenziamento discriminatorio.

In linea generale, il lavoratore può chiedere il ripristino del rapporto e le conseguenze economiche previste dal regime di tutela applicabile.

Inoltre, secondo la Cassazione, l’azione diretta a far accertare l’inefficacia del licenziamento verbale non è soggetta al termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale, proprio perché manca una comunicazione scritta del recesso.

La differenza rispetto al licenziamento discriminatorio

Il riferimento al licenziamento discriminatorio va inteso con cautela: le due ipotesi hanno presupposti diversi. Nel licenziamento verbale il vizio riguarda la forma; in quello discriminatorio, la ragione del recesso.

La nullità di quest’ultimo è prevista dall’art. 3 della Legge 11 maggio 1990, n. 108.

Le tutele previste dalla disciplina applicabile

Le conseguenze economiche dipendono dal regime applicabile al rapporto. Per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, l’art. 2 prevede la reintegrazione, un’indennità risarcitoria calcolata dal licenziamento alla reintegrazione, con un minimo di cinque mensilità, e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La norma consente inoltre di chiedere, in sostituzione della reintegrazione, un’indennità pari a quindici mensilità, rispettando i termini previsti.

Per i rapporti soggetti all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, la disciplina contempla anch’essa la reintegrazione in caso di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 753 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

0 Commenti

Non ci sono Commenti!

Si il primo a commentare commenta questo articolo!

Rispondi

Solo registrati possono commentare.