Telelavoratori e quota di riserva: esclusione dalla base di computo

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Telelavoratori e quota di riserva: esclusione dalla base di computo

È vero che i tele-lavoratori non devono essere conteggiati nella base di computo della quota di riserva?

La legge prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati, di escludere dalla base di calcolo della quota di riserva quei lavoratori che hanno sottoscritto accordi individuali di telelavoro (articolo 23, del D.L.vo n. 80/2015):

  • sulla base di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Accordi collettivi e accordo individuale

Per il primo punto, sussiste l’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004, di recepimento dell’Accordo-quadro europeo sul telelavoro, che, solitamente, viene richiamato nell’accordo individuale insieme al CCNL applicato.

La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Quanto al requisito relativo alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è opportuno che tale finalità emerga espressamente dalla documentazione relativa all’attivazione del telelavoro. Pertanto, qualora la richiesta del lavoratore/trice sia effettivamente motivata da esigenze di conciliazione, è consigliabile che tali esigenze risultino dalla richiesta e/o dalle premesse dell’accordo individuale.

Telelavoro a tempo pieno e parziale

Tenga presente, infine, che l’esclusione è collegata alla misura in cui la prestazione viene resa in telelavoro: in caso di telelavoro per l’intero orario di lavoro, il lavoratore è escluso integralmente dalla base di computo; in caso di telelavoro parziale, l’esclusione opera proporzionalmente all’orario svolto in telelavoro rispetto al tempo pieno (ML nota n. 970/2016).

L’esclusione dalla base di computo non è automatica

L’esclusione dei telelavoratori dalla base di computo della quota di riserva non dipende dal solo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali aziendali. L’articolo 23 del D.Lgs. n. 80/2015 collega il beneficio a specifiche condizioni: il datore di lavoro deve essere privato, il telelavoro deve essere connesso a esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e deve trovare fondamento in accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il collegamento con il collocamento mirato

La base di computo costituisce il riferimento per determinare il numero dei lavoratori rispetto ai quali si applicano gli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/1999. La disciplina del collocamento mirato stabilisce, infatti, che la quota di riserva varia in relazione alla consistenza dell’organico aziendale e alle categorie di lavoratori computabili.

Telelavoro e lavoro agile: due istituti distinti

Il telelavoro non deve essere confuso con il lavoro agile. Quest’ultimo è disciplinato dalla Legge n. 81/2017 come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall’alternanza tra attività svolta all’interno e all’esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa. La specifica esclusione prevista dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 80/2015 riguarda invece il telelavoro e non può essere automaticamente estesa al lavoro agile.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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