La destinazione del TFR dei neoassunti dal primo luglio: la posizione dell’Inps
L'editoriale di Eufranio Massi
Il nuovo regime dal 1° luglio 2026
La data del 1 luglio 2026, per effetto delle modifiche introdotte con l’art. 1, commi 204 e seguenti della legge n. 199/2025 che è intervenuto sul l’art. 8 del D.L.vo n. 252/2005, rappresenta, per i datori di lavoro e per i lavoratori che vengono assunti, una data spartiacque: i primi debbono, con dovizia di particolari, spiegare la destinazione verso il fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL applicato, delle quote mensili di TFR e delle regole che, eventualmente, consentono di lasciarlo in azienda o di destinarlo al Fondo di Tesoreria dell’Inps (ciò per le aziende che occupano meno di 60 dipendenti o 50 se neo costituite), i secondo hanno 60 giorni di tempo per decidere cosa fare.
Il messaggio Inps n. 2325/2026
Il messaggio Inps n. 2325 del 10 luglio 2026 ha il pregio, da un lato, di ricapitolare, sia pure brevemente, la normativa in vigore e, dall’altro, di focalizzare le ulteriori informazioni che i datori debbono conoscere circa l’obbligo contributivo del versamento delle quote di TFR.
Ma, andiamo con ordine.
Il termine per la scelta e l’adesione automatica
Chi viene assunto per la prima volta, a partire dal 1° luglio, ha 60 giorni di tempo per decidere se aderire al Fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL applicato dal datore di lavoro.
Se il neo-dipendente non si esprime entro il termine sopraindicato, scatta, in automatico, l’adesione al Fondo di previdenza.
La decorrenza degli effetti dalla data di assunzione
Il messaggio dell’Inps è particolarmente importante e significativo in quanto, a prescindere dal giorno in cui il neo-lavoratore ha effettuato la propria decisione, individua nel primo giorno di assunzione gli effetti della destinazione del trattamento di fine rapporto.
Per maggiore comprensione di quanto sostenuto, l’Istituto richiama espressamente i commi 7-quater e 7-quinquies dell’art. 8 del D.L. vo n. 252/2005 ove si ribadisce la libertà di scelta del lavoratore, la possibilità che la prima scelta possa, nel tempo, cambiare, ed il fatto che i versamenti delle quote mensili di TFR comprendono quanto maturato dalla data di assunzione.
Il TFR lasciato in azienda e il Fondo di tesoreria
Da ciò discende che oltre che per i Fondi complementari la regola trovi applicazione anche laddove il lavoratore decida di lasciare le quote mensili di TFR in azienda: se il datore, a causa delle proprie dimensioni, è obbligato a conferire le stesse al Fondo di tesoreria dell’Inps, il versamento, comprensivo delle quote già maturate, va effettuato a partire dalla data di assunzione.
I versamenti arretrati e il codice CF05
Tali versamenti, regolarizzati dal mese successivo a quello in cui si è manifestata la volontà, vanno effettuati nel flusso Uniemens con il codice CF05 che, è bene ricordarlo, è lo stesso che, indicato dalla circolare n. 12/2026, è stato adoperato dalle imprese tenute al versamento obbligatorio dal 1° gennaio 2026, per le somme arretrate, cosa consentita dall’ultima legge di bilancio entro il mese di luglio 2026. Il codice CF05 va utilizzato per il versamento delle quote arretrate nell’Uniemens successivo al mese in cui è avvenuta la scelta del dipendente.
La regolarizzazione oltre il termine: codici CF02 e CF11
Se, invece, il datore di lavoro dovesse regolarizzare le quote di TFR oltre il mese successivo previsto dalla norma, sarà tenuto ad immettere il codice CF02, maggiorando gli importi seguendo l’indice di rivalutazione del TFR al 31 dicembre dell’anno precedente. In quest’ultimo caso dovranno essere seguite le indicazioni operative fornite nella vecchia circolare dell’Istituto n. 70/2007: le maggiorazioni dovranno essere evidenziate con il codice CF11.
La natura contributiva del versamento
È bene ricordarlo (anche se, talora, non lo si tiene presente): per i datori di lavoro il versamento delle quote mensili di TFR al Fondo di tesoreria dell’Inps, è un obbligo contributivo a tutti gli effetti e segue le regole ordinarie della contribuzione.
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