NASpI e indennità di mancato preavviso: decorrenza, contributi e regole INPS
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Se un lavoratore viene licenziato e l’azienda eroga l’indennità di preavviso, da quando decorre la NASPI richiesta all’INPS?
L’indennità di mancato preavviso, prevista dall’art. 2118 c.c., comporta l’accreditamento anche dei relativi contributi che vanno a coprire i mesi successivi alla cessazione, per il periodo di preavviso indicato nel CCNL e non svolto dal lavoratore.
Ragion per cui, la NASpI potrà decorrere dal termine del preavviso non lavorato e dei contributi comunque corrisposti in virtù dell’erogazione dell’indennità di mancato preavviso.
La decorrenza della NASpI immediatamente dopo la cessazione del rapporto farebbe sì che vi sia un duplice versamento contributivo sui mesi successivi che rappresentano il periodo di preavviso non lavorato (i contributi dell’indennità di preavviso e i contributi figurativi erogati dall’INPS).
Il rapporto tra licenziamento, preavviso e indennità sostitutiva
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il recesso è ordinariamente collegato al rispetto del periodo di preavviso, salvo le ipotesi in cui la legge o la disciplina applicabile consentano il recesso immediato. In mancanza del preavviso, l’art. 2118 c.c. prevede un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
L’indennità di mancato preavviso assume rilievo anche sul piano previdenziale, perché il periodo corrispondente al preavviso non lavorato viene considerato ai fini della contribuzione. È questo il profilo che incide sulla decorrenza della NASpI, evitando una sovrapposizione tra contribuzione riferita all’indennità sostitutiva e contribuzione figurativa collegata alla prestazione di disoccupazione.
La decorrenza della NASpI
La NASpI è la prestazione di disoccupazione prevista dal decreto legislativo n. 22/2015 per i lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. L’art. 6 del decreto disciplina domanda e decorrenza della prestazione, prevedendo, in via generale, che la NASpI decorra dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure, se la domanda è presentata successivamente, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
La disciplina INPS precisa tuttavia che, in presenza di mancato preavviso, assume rilievo la data di cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate. In tale ipotesi, la NASpI decorre dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di preavviso, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda se questa interviene successivamente, ma nei termini di legge.
Il rilievo contributivo del preavviso non lavorato
Il punto centrale è la copertura contributiva del periodo di preavviso non lavorato. L’erogazione dell’indennità sostitutiva comporta infatti il riferimento a un periodo successivo alla cessazione formale del rapporto, corrispondente al preavviso previsto dal contratto collettivo applicato. Per questa ragione, la decorrenza della prestazione di disoccupazione viene collegata alla fine di tale periodo, non alla sola data di cessazione del rapporto.
La soluzione evita la sovrapposizione tra due piani contributivi: da un lato, i contributi connessi all’indennità di mancato preavviso; dall’altro, la contribuzione figurativa NASpI, che l’INPS riconosce per i periodi di fruizione della prestazione.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.



Consegnato il ricavato del V Memorial Michele Amoroso alla Fondazione Santobono Pausilipon ETS
Cosa prevede per il lavoro il Decreto “1° maggio” varato dal Governo
Grandi Assunzioni A24/A25: addetti alla segnaletica di cantiere
Decreto 1 Maggio: tutte le risposte alle domande degli utenti

0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!