Sospensione cautelare e malattia nel rapporto di lavoro
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Un dipendente è in sospensione cautelare fino a conclusione del procedimento disciplinare, ad oggi ancora in corso. Oggi ha mandato un protocollo di malattia, come mi devo comportare?
Non esiste una prassi di riferimento INPS rispetto alla casistica evidenziata. Ritengo, comunque, che la sospensione cautelare prevalga sulla malattia, qualora quest’ultima sia insorta successivamente. Ciò in considerazione del fatto che la sospensione cautelare comporta già la sospensione della prestazione lavorativa.
Tenga presente che durante la sospensione cautelare è comunque corrisposta la retribuzione al lavoratore sospeso.
Il rapporto tra sospensione cautelare e malattia
Il tema riguarda il rapporto tra sospensione cautelare nell’ambito di un procedimento disciplinare e malattia sopravvenuta durante il periodo in cui la prestazione lavorativa risulta già sospesa. La sospensione cautelare, quando prevista dalla disciplina applicabile, ha natura provvisoria e si colloca nella fase di accertamento dei fatti contestati, senza coincidere necessariamente con una sanzione disciplinare definitiva. La disciplina del procedimento disciplinare trova il proprio riferimento generale nell’art. 7 della legge n. 300/1970, che regola la contestazione dell’addebito, il diritto di difesa del lavoratore e l’applicazione dei provvedimenti disciplinari.
La malattia nel rapporto di lavoro
La malattia, invece, è ricondotta all’art. 2110 del codice civile, che disciplina gli effetti dell’impossibilità temporanea della prestazione per infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, prevedendo la conservazione del trattamento economico o dell’indennità nei limiti stabiliti dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità.
La rilevanza della successione temporale degli eventi
Nel caso prospettato, il profilo centrale è la successione temporale tra i due eventi: la sospensione cautelare è già in essere e la malattia interviene successivamente. In tale quadro, la risposta evidenzia che la prestazione lavorativa risulta già sospesa per effetto del provvedimento cautelare; la successiva certificazione di malattia non modifica, di per sé, la causa originaria della mancata prestazione, fermo restando il rilievo documentale del certificato medico e l’assenza di una prassi INPS specifica sulla casistica indicata.
Certificato medico e profili previdenziali
Sul piano previdenziale e documentale, il certificato di malattia è normalmente trasmesso telematicamente all’INPS dal medico curante. L’Istituto rende disponibili i servizi per la consultazione dei certificati e degli attestati di malattia ricevuti in modalità telematica, anche mediante numero di protocollo univoco del certificato.
Resta distinto il piano della verifica dello stato di malattia, per il quale l’INPS prevede il servizio di richiesta delle visite mediche di controllo nell’ambito del Polo unico, rivolto anche ai datori di lavoro pubblici e privati. Tale profilo, tuttavia, non risolve direttamente la questione della prevalenza tra sospensione cautelare e malattia sopravvenuta, che resta legata alla natura della sospensione, alla disciplina collettiva applicabile e alla sequenza temporale degli eventi.
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