Accordo di riservatezza per dipendenti e visitatori: foto, video e procedure aziendali

Accordo di riservatezza per dipendenti e visitatori: foto, video e procedure aziendali

È possibile far firmare un accordo di riservatezza ai dipendenti/visitatori per tutelare l’azienda da riprese video/foto o anche sulle procedure aziendali?

Per quanto riguarda i dipendenti, l’obbligo di riservatezza è già previsto dall’art. 2105 c.c., che vieta la divulgazione di notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o l’uso delle stesse in modo da recare pregiudizio all’azienda. Nulla vieta, comunque, che venga predisposto un accordo in tal senso. Va disposta preliminarmente una policy interna che regolamenti l’uso del cellulare e i relativi divieti.

L’obbligo di riservatezza nel rapporto di lavoro

Nel rapporto di lavoro subordinato, il riferimento centrale è l’articolo 2105 del Codice civile, che disciplina l’obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. La norma vieta al lavoratore di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, oppure di farne uso in modo potenzialmente pregiudizievole per l’azienda.

L’accordo di riservatezza come strumento integrativo

La presenza dell’obbligo legale non esclude la possibilità di prevedere un accordo di riservatezza o una clausola specifica, con funzione integrativa e ricognitiva rispetto agli obblighi già esistenti. In termini generali, l’autonomia contrattuale consente alle parti di determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e di concludere accordi diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Fonte: art. 1322 c.c.

Visitatori, accessi aziendali e tutela delle informazioni

Per i visitatori e per i soggetti esterni all’organizzazione aziendale, l’accordo di riservatezza assume un rilievo diverso, perché non opera il medesimo vincolo derivante dal rapporto di lavoro subordinato. In questi casi, la tutela delle informazioni aziendali può essere ricondotta alla disciplina generale dei rapporti contrattuali e, quando ne ricorrono i presupposti, anche alla protezione dei segreti commerciali, che comprende informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali o commerciali sottoposte al legittimo controllo del detentore. Fonte: art. 1322 c.c.; art. 98 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Riprese video, fotografie e uso del cellulare

Il tema delle riprese video e delle fotografie richiede una regolamentazione chiara, perché può coinvolgere sia la tutela dell’organizzazione aziendale sia la protezione di immagini, persone, documenti, ambienti produttivi e informazioni riservate. Quando le immagini consentono di identificare una persona fisica, possono assumere rilievo anche come dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Il ruolo della policy interna

La policy interna ha la funzione di rendere esplicite le regole sull’uso del cellulare, sulle eventuali limitazioni a fotografie e riprese video, sulla circolazione di contenuti aziendali e sulla tutela delle procedure interne. In ambito lavoristico, questo passaggio consente di collocare l’accordo di riservatezza dentro un quadro regolativo aziendale più chiaro, coerente con gli obblighi di riservatezza già previsti per il lavoratore e con le esigenze di protezione dell’organizzazione d’impresa.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 713 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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