Formazione apprendisti: documenti da conservare per la formazione

Formazione apprendisti: documenti da conservare per la formazione

Quali sono i documenti che possono servire per attestare l’avvenuta formazione degli apprendisti?

Nel contratto di apprendistato, la formazione rappresenta un elemento essenziale del rapporto. Per questo motivo, il datore di lavoro deve poter dimostrare non solo l’esistenza del piano formativo individuale, ma anche l’effettivo svolgimento delle attività formative interne ed esterne. La documentazione assume quindi un valore centrale in caso di verifiche ispettive, contestazioni o necessità di ricostruire il percorso formativo dell’apprendista.

La documentazione della formazione dell’apprendista

Al fine di dimostrare la formazione effettuata nei confronti dell’apprendista, da parte del datore di lavoro e di eventuali enti esterni, è il caso di raccogliere e conservare una serie di documenti:

Piano formativo individuale redatto in forma scritta (allegato al contratto individuale di lavoro);

Attestato di frequenza regionale a corsi di formazione esterna obbligatori;

Documentazione di corsi di formazione sulla sicurezza;

Registro della formazione interna, con:

  • Data e ora della formazione;
  • Argomenti trattati;
  • Attività pratiche svolte;
  • Firma dell’apprendista e del tutor.

Il registro della formazione interna, in particolare, è utile per attestare le attività realizzate in azienda, il coinvolgimento del tutor e la partecipazione dell’apprendista. Per la formazione in materia di salute e sicurezza, resta necessario fare riferimento all’art. 37 del D.L.vo n. 81/2008 e all’Accordo Stato-Regioni applicabile in materia di durata e contenuti minimi dei percorsi formativi.

La formazione nell’apprendistato

La documentazione relativa alla formazione dell’apprendista consente di ricostruire il percorso formativo svolto durante il rapporto di lavoro e di verificare la corrispondenza tra quanto previsto nel piano formativo individuale e le attività effettivamente realizzate. In questo quadro, il registro della formazione interna assume rilievo come strumento di attestazione delle attività svolte in azienda, con indicazione dei contenuti trattati, della durata, del coinvolgimento del tutor e della partecipazione dell’apprendista. Per la formazione in materia di salute e sicurezza resta fermo il riferimento alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.L.vo n. 81/2008

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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