Appalto, somministrazione e distacco: differenze e regole per le aziende

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Appalto, somministrazione e distacco: differenze e regole per le aziende

Qual è la differenza tra appalto, somministrazione e distacco, per quanto riguarda i rapporti di lavoro?

Nel diritto del lavoro italiano, appalto, somministrazione e distacco sono tre istituti distinti che consentono a un’azienda di utilizzare lavoratori formalmente assunti da altri soggetti.
Si tratta di strumenti del tutto leciti, purché rispettino i requisiti previsti dalla normativa. Una gestione impropria può generare interposizione illecita di manodopera e comportare sanzioni. Per questo motivo, comprendere le differenze è essenziale per operare correttamente.

Appalto

L’Appalto rappresenta un obbligo di fare. L’appaltatore fornisce un’opera o un servizio tramite la propria organizzazione di uomini e mezzi, assumendosi il rischio d’impresa.
I lavoratori sono sotto la direzione e il controllo dell’appaltatore (datore di lavoro).
La normativa di riferimento è l’articolo 1655 del codice civile e l’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003.

Somministrazione

La Somministrazione rappresenta un obbligo di dare. Consiste nella fornitura legittima di manodopera da parte di un’Agenzia autorizzata.
Per tutta la durata della missione i lavoratori operano nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
La normativa di riferimento è l’articolo 30 e seguenti del Decreto Legislativo n. 81/2015.

Distacco

Il Distacco è un obbligo di dare che prevede la fornitura temporanea di personale da parte del datore di lavoro distaccante per soddisfare un interesse produttivo o organizzativo effettivo (non economico).
I lavoratori prestano l’attività sotto la direzione e il controllo del distaccatario, diverso dal datore di lavoro.
La normativa di riferimento è l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003.

Indicazioni pratiche per l’azienda

Per applicare correttamente questi istituti, l’azienda deve prima di tutto verificare che l’appalto sia genuino, cioè caratterizzato da un’effettiva organizzazione autonoma da parte dell’appaltatore e dall’assunzione del relativo rischio.
Nel caso della somministrazione, è fondamentale rivolgersi unicamente a Agenzie autorizzate e rispettare le condizioni previste dalla legge e dal CCNL applicato.

Per quanto riguarda il distacco, esso può essere attivato solo se il distaccante ha un interesse produttivo o organizzativo reale da soddisfare e la sua durata deve essere temporanea. Occorre inoltre mantenere ben chiari i ruoli: nell’appalto il potere direttivo resta all’appaltatore; nella somministrazione passa all’utilizzatore; nel distacco è esercitato dal distaccatario.

Una corretta formalizzazione delle motivazioni e degli atti contrattuali permette di prevenire contestazioni da parte dell’Ispettorato del Lavoro e riduce il rischio di riqualificazione come somministrazione illecita, garantendo così conformità normativa e tutela per i lavoratori coinvolti.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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