Licenziamento per GMO in tutele crescenti: procedura e offerta conciliativa

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Licenziamento per GMO in tutele crescenti: procedura e offerta conciliativa

Qual è la procedura corretta per un licenziamento di un lavoratore in tutele crescenti per GMO e per un accordo conciliativo al fine di evitare l’impugnazione?

Nel regime delle tutele crescenti, previsto dal Decreto Legislativo n. 23 del 2015, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede particolare attenzione alle modalità con cui viene comunicato e alla successiva gestione del rapporto.
Oltre alla lettera di recesso, infatti, il legislatore ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all’offerta conciliativa, uno strumento che consente di chiudere definitivamente il rapporto evitando qualsiasi rischio di impugnazione.
La procedura è semplice, ma deve essere rispettata in ogni suo passaggio per garantirne l’efficacia.

Procedura per il licenziamento di un lavoratore in tutele crescenti per giustificato motivo oggettivo

Licenziamento per GMO

  • Comunicazione scritta del licenziamento, con la specifica delle motivazioni che lo hanno determinato e con l’indicazione del preavviso ovvero della relativa indennità di mancato preavviso;
  • Le principali modalità comunicative sono: brevi manu e raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tentativo di conciliazione

  • Ll datore di lavoro, nei 60 giorni successivi alla comunicazione di licenziamento, può attivare la procedura di “offerta conciliativa” che, attraverso l’erogazione di una somma al lavoratore proporzionata agli anni di servizio di quest’ultimo, permette la chiusura tombale del rapporto di lavoro e la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento.
  • La procedura dovrà essere attivata presso una delle cd. sedi protette ( sede sindacale, Commissione di conciliazione presso l’ITL, negoziazione assistita, ecc.).
  • La somma, da erogare tramite un assegno circolare, deve essere di importo pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità. Per le aziende al di sotto dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 18, della Legge n. 300/1970, il numero di mesi si dimezza.
  • L’importo erogato non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.
  • L’attivazione della procedura deve essere comunicata al Centro per l’Impiego, entro 65 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Questa procedura consente al datore di lavoro di gestire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in modo tecnicamente corretto e, al tempo stesso, di ridurre sensibilmente il rischio di contenzioso, grazie alla possibilità dell’offerta conciliativa.
Se la procedura viene svolta in una sede protetta e nei termini previsti, l’accordo ha effetto definitivo e il lavoratore non può più impugnare il licenziamento, garantendo certezza e stabilità a entrambe le parti.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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