Interdizione anticipata in gravidanza: quando interviene l’Ispettorato?
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
In quali casi l’Ispettorato può disporre l’interdizione anticipata dal lavoro per una lavoratrice in gravidanza?
L’interdizione anticipata dal lavoro è una misura di tutela prevista dal Decreto Legislativo n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) e serve a proteggere la salute della lavoratrice in gravidanza e del nascituro quando le condizioni di lavoro risultano rischiose o non compatibili con lo stato di gravidanza.
In base agli articoli 17 e 18 del decreto, l’Ispettorato del Lavoro, competente per territorio in relazione alla sede di lavoro, può disporre un provvedimento formale di astensione anticipata dal lavoro. Questo avviene su richiesta o segnalazione della lavoratrice, del datore di lavoro oppure del medico competente aziendale.
Quando interviene l’Ispettorato del Lavoro
L’Ispettorato può intervenire quando il datore di lavoro non è in grado di assegnare la lavoratrice a mansioni compatibili con la gravidanza o quando l’ambiente di lavoro presenta rischi che non possono essere eliminati.
Rientrano tra queste situazioni, ad esempio, l’esposizione a sostanze chimiche o agenti biologici, la movimentazione manuale di carichi, gli sforzi fisici eccessivi, le posture forzate o la necessità di lavorare per lunghi periodi in piedi. Anche i turni notturni o il lavoro in ambienti particolarmente rumorosi o caldi possono giustificare l’intervento dell’Ispettorato.
Ricevuta la certificazione medica o la segnalazione aziendale, l’Ispettorato valuta la documentazione e, se accerta la presenza di un rischio effettivo, può disporre l’interdizione anticipata per tutto il periodo ritenuto necessario, anche fino all’inizio del congedo obbligatorio di maternità.
Quando invece la richiesta deriva da complicanze mediche o patologie legate alla gravidanza, la competenza non è dell’Ispettorato ma della ASL o dell’autorità sanitaria competente, che agiscono in base alla documentazione clinica.
Come si attiva la procedura
La procedura può essere avviata in diversi modi. La lavoratrice può presentare domanda allegando il certificato medico che descrive le condizioni di rischio. Anche il datore di lavoro può inoltrare una segnalazione qualora non sia possibile assegnare mansioni alternative. Infine, la richiesta può provenire dal medico competente aziendale, che rileva una condizione lavorativa potenzialmente pericolosa.
Una volta ricevuta la documentazione, l’Ispettorato esamina la pratica e, se sussistono i presupposti, emette un provvedimento scritto in cui indica la durata dell’astensione e le motivazioni alla base della decisione. Il provvedimento può essere successivamente modificato o revocato se cambiano le condizioni di lavoro o lo stato di salute della lavoratrice.
Trattamento economico e diritti della lavoratrice
Durante il periodo di interdizione anticipata, la lavoratrice continua a godere di tutte le tutele economiche e previdenziali previste per la maternità.
L’indennità corrisponde all’80% della retribuzione media giornaliera ed è erogata dall’INPS con le stesse modalità del congedo obbligatorio.
Questo periodo è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato. È quindi valido per la maturazione dell’anzianità, non interrompe il rapporto di lavoro e comporta il regolare accredito dei contributi previdenziali.
Finalità della misura
L’interdizione anticipata ha una funzione essenzialmente preventiva. Il suo scopo è evitare che la prosecuzione dell’attività lavorativa possa esporre la donna o il bambino a rischi per la salute. È una misura straordinaria, da utilizzare quando non è possibile trovare una collocazione alternativa compatibile con la gravidanza.
È buona prassi che il datore di lavoro, insieme al medico competente, valuti tempestivamente la mansione della lavoratrice e segnali all’Ispettorato eventuali situazioni di rischio. Questo consente di intervenire per tempo, garantendo la sicurezza della lavoratrice e la conformità dell’azienda alla normativa sulla salute e sicurezza.
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